Trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità: non è prevista alcuna precedenza

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Nessuna precedenza per il trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità. Il docente parteciperà al movimento in base al punteggio

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di sostegno al suo prossimo terzo anno di ruolo. Dopo il vincolo quinquennale vorrei effettuare la domanda di passaggio al posto comune cercando di rimanere nella mia scuola.
Volevo sapere se nel momento della domanda di mobilità si effettui una scelta delle scuole. Inoltre, nel caso in cui venissi assegnata ad una scuola che non gradisco posso rinunciare e riprovare gli anni successivi?

Il docente che supera il vincolo quinquennale potrà partecipare alla mobilità su posto comune e, come nel caso che interessa la nostra lettrice, potrà chiedere trasferimento su materia nella scuola di titolarità.

Trasferimento da sostegno a materia, preferenze territoriali

La docente che ci pone il quesito sembra sia interessata esclusivamente alla scuola dove è già titolare ed è in tale scuola che vorrebbe ottenere il trasferimento su materia.

Se non è interessata ad altre sedi dovrà, quindi, compilare la domanda di trasferimento inserendo un’unica preferenza che corrisponderà alla scuola di attuale titolarità.

Se inserirà altre scuole nelle preferenze potrà essere soddisfatta in una di queste e non potrà rinunciare ad essa perchè non è più di suo gradimento. Se non gradisce un’ulteriore scuola, diversa da quella di titolarità, non dovrà inserirla nelle preferenze territoriali

È utile ricordare che non è prevista alcuna precedenza per il trasferimento nella scuola di titolarità, per cui la nostra lettrice parteciperà al movimento in base al suo punteggio.

Trasferimento da sostegno a materia, conseguenze sul punteggio

Il trasferimento da sostegno a materia nella scuola di titolarità interrompe comunque la continuità anche se la sede di titolarità resta invariata.

Con il trasferimento cambia, infatti, la tipologia di posto di titolarità e questo determina la perdita del punteggio di continuità maturato sul sostegno nella scuola. Il computo della nuova continuità su materia decorrerà, quindi, dall’anno scolastico del trasferimento

Trasferimento da sostegno a materia, fase mobilità e aliquote

Il trasferimento da sostegno a materia è un movimento che rientra sempre nella II fase della mobilità anche se viene disposto nel comune di titolarità.
Questo movimento rientra nell’operazione identificata dalla lettera H-ter:

H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Nell’allegato 1 del CCNI relativo al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, vengono stabilite, inoltre, per questa tipologia di movimento precise aliquote, come di seguito indicato:

“[…] per quanto riguarda i movimenti di cui al punto H-ter, essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote 100% posti disponibili a.s. 22/23, 75% posti disponibili a.s. 23/24 e 50% posti disponibili a.s. 24/25

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