Trasferimento da sostegno a materia: in quali casi non scatta il vincolo triennale

Il vincolo triennale si applica in seguito a tutta la mobilità volontaria, ad eccezione di alcuni casi. Vediamo quali

Una lettrice ci scrive:

Ho appena ottenuto il trasferimento da sostegno su materia in una scuola che non era tra le mie tre inserite, ma avevo inserito il codice della città. Il prossimo anno posso chiedere il trasferimento?

Il vincolo triennale in seguito a mobilità volontaria, stabilito nel CCNI sulla mobilità 2019/22 è stato confermato anche nel contratto valido per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.
Tale vincolo interessa sia la mobiità provinciale che interprovinciale con alcune differenze.
Analizziamole

Vincolo triennale dopo mobilità provinciale

Tale vincolo è previsto nell’art.2 comma 2 del contratto, dove si stabilisce quanto segue:

Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

In seguito a mobilità volontaria, quindi, tutti i docenti soddisfatti con preferenza analitica saranno sottoposti al vincolo di permanenza triennale sulla scuola assegnata e non potranno presentare domanda di mobilità per un triennio.

Questo vincolo interessa i docenti che hanno ottenuto trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, senza alcuna distinzione.

Per la mobilità professionale e per il trasferimento su altra tipologia di posto (da sostegno a posto comune e viceversa) il vincolo triennale si applica anche in seguito a preferenza sintetica se questa coincide con il comune di titolarità.

Il vincolo triennale non interessa, invece, i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1- beneficiari delle precedenze previste nell’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza

2- docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza espressa

Vincolo triennale dopo mobilità interprovinciale

Per la mobilità interprovinciale le maglie si restringono e si applica il vincolo triennale per qualsiasi movimento richiesto e per qualsiasi preferenza espressa nella domanda, sia analitica che sintetica, come esplicitato nel comma 3 del succiatato art.2:

Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art.13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Anche con la mobiità interprovinciale risultano non essere sottoposti al vincolo triennale le stesse categorie di docenti indicate nei punti 1 e 2 relativi alla mobilità provinciale.

Conclusioni

La nostra lettrice ha ottenuto per il 2023/24 il trasferimento da sostegno a posto comune in una scuola richiesta con preferenza sintetica nel comune e ci chiede se potrà partecipare alla mobilità il prossimo anno scolastico 2024/25.

Per rispondere correttamente sarebbero necessarie maggiori informazioni in quanto potrebbero presentarsi diversi casi e non sappiamo quale sia quello che interessa la docente.

I casi possibili sono i seguenti e la nostra lettrice potrà analizzarli per capire quale sia il suo e la relativa risposta che la riguarda

Se il trasferimento ottenuto è un movimento provinciale ottenuto in un comune diverso da quello di titolarità, la docente non avrà il vincolo e potrà partecipare alla mobilità il prossimo anno

Se il trasferimento ottenuto è un movimento provinciale ottenuto nel comune di titolarità, la docente sarà sottoposta al vincolo triennale e potrà partecipare alla mobilità soltanto dopo un triennio di permanenza nella scuola

Se il trasferimento ottenuto è un movimento interprovinciale, la docente sarà comunque sottoposta al vincolo triennale e potrà partecipare alla mobilità soltanto dopo un triennio di permanenza nella scuola

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