TFA sostegno, esonero preselettiva per docenti con tre anni di servizio specifico. Vale l’anno in corso? AGGIORNATO

TFA sostegno VII ciclo: il Ministero ha emanato il Decreto n. 333 del 31 marzo 2022 con la distribuzione dei posti per Università. Gli Atenei stanno pubblicando i bandi, con le relative date di scadenza per la presentazione della domanda. Le prove preselettive, distinte per grado di scuola, si svolgeranno dal 24 al 27 maggio prossimi.

I requisiti di accesso

Sono distinti per infanzia, primaria, secondaria, ITP.

Aspiranti ammessi direttamente alla prova scritta

Alcuni aspiranti all’accesso al TFA sostegno VII ciclo “salteranno”  il test preselettivo e svolgeranno direttamente la/e prova/e scritta/e, superata la quale potranno svolgere quella orale. Tale previsione ha diverse fonti normative: legge n. 104/92; legge n. 41/2020;

 Aspiranti beneficiari legge 104/92

L’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92 prevede che, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

Candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo

In deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta

Gli aspiranti, che si trovano nella suddetta condizione, accedono direttamente alla/e prova/e scritta.

Aspiranti con servizio su sostegno

Analogamente, accedono direttamente alla/e prova/e scritta/e  gli aspiranti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura. Così prevede l’articolo 2, comma 8, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.

L’annualità di servizio, anche non continuativa, va computata secondo quanto indicato nell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99.

In base alla citata legge, per annualità di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Pertanto, per calcolare il servizio prestato e verificare se si è in possesso delle tre annualità richieste, gli interessati devono accertarsi di aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati, 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio. Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

Secondo quanto indicato dalla nota del 13 agosto 2020 Il punteggio del test preselettivo di tutte le tipologie di candidati ammessi direttamente alla prova scritta, non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.

Corso di preparazione al VII Ciclo TFA Sostegno

Cosa vuol dire “nei dieci anni scolastici precedenti”

Questa dicitura, seppure sia stata presente anche nelle scorse edizioni del TFA sostegno, quest’anno crea una certa ambiguità, dal momento che le prove si svolgono nel corso dell’anno scolastico.

Tra i bandi già pubblicati, in particolare, c’è quello dell’Ateneo di Palermo, che specifica

i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti (cioè quelli compresi tra l’a.s. 2011-2012 e l’a.s. 2020-21) abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.

Tra l’altro va fatto notare  che la stessa identica dicitura “cioè quelli compresi tra l’a.s. 2011-2012 e l’a.s. 2020-21″ era presente anche nel bando del VI ciclo TFA sostegno dell’Ateneo di Palermo.

Analoga decisione è stata assunta dall’Università degli studi della Basilicata, che nel bando scrive “L’anno scolastico in corso non è computabile”

Nel sito dedicato al TFA sostegno VII ciclo invece l’Università di Trento scrive “In applicazione della legge n. 41 del 6 giugno 2020 e del D.M. del 7 agosto n. 90, i candidati che abbiano svolto nei 10 anni scolastici precedenti (compreso l’anno scolastico 2021/2022) almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili ai sensi dell’art. 11, c.14, della legge del 3 maggio 1999 n. 124, su posto di sostegno del grado di scuola per cui richiedono l’ammissione, sono esonerati dal test preselettivo e accedono direttamente alla prova scritta.”

Analogamente l’Università di Modena Reggio Emilia, nel modulo per la richiesta di esonero dalla prova scrive “Se prestato, il servizio sul Sostegno nell’anno scolastico in corso è calcolabile fino alla data di scadenza del presente bando”.

Anche l’Università di Sassari indica esplicitamente che è valido l’anno scolastico 2021/22. Allo stesso modo Messina

Lo stesso Udine “In applicazione a quanto stabilito dal D.M. 90 del 7 agosto 2020, sono esonerati dal test preselettivo coloro che nei dieci anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2011/2012 all’a.s. 2021/2022) ”

E così anche Milano Bicocca “N.B. Ai fini dell’esonero del test preselettivo, l’annualità di servizio (180 giorni) per l’anno scolastico 2021-2022, deve essere posseduta alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (10 maggio 2022)”

Cosi l’Università della Tuscia “I candidati devono inserire i periodi di servizio prestati nei dieci anni scolastici precedenti
ed entro la data di scadenza del presente bando sullo specifico posto di sostegno del grado …”

e anche l’Università di Firenze “(a partire dall’anno scolastico 2012/2013 fino all’anno scolastico 2021/2022 compresi)

Gli altri bandi finora pubblicati indicano solo la dicitura generale, senza entrare nello specifico.

Dunque l’ultimo anno scolastico utile per la maturazione del diritto all’esonero dalla prova preselettiva sarebbe il 2020/21, in virtù di quel “precedenti”? o si potrà utilizzare anche l’anno scolastico 2021/22?

Prime indicazioni contrastanti da parte delle Università.

Attendiamo altre indicazioni in merito: va da sè che l’eventuale esclusione dell’anno scolastico 2021/22 non potrà che comportare un disagio per gli aspiranti.

Il nostro consiglio è quello di inoltrare richiesta specifica all’Ateneo di riferimento, in modo da non commettere eventuale errore.

Il servizio su posto di sostegno deve essere specifico

Ricordiamo invece ancora una volta che il servizio dichiarato deve essere specifico “sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura” . 

Corso di preparazione al VII Ciclo TFA Sostegno

Iscrizione in un solo Ateneo

Nel caso dei docenti esonerati dalle prove preselettive, i candidati possono presentare istanza di partecipazione in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado.

Questo perché le prove preselettive si svolgono in una stessa giornata in tutti gli Atenei per lo stesso grado di istruzione, mentre le prove scritte si svolgono in date diverse organizzate dal singolo Ateneo. Se si permettesse al candidato di partecipare più volte, in sedi diverse, alla prova scritta, ci sarebbe una evidenza disparità di trattamento.

Alcuni Atenei precisano inoltre che le tre annualità di servizio, qualora utilizzate per l’esonero dalla prova preselettiva, non saranno considerate nel conteggio dei titoli utili per la graduatoria finale. Questo per non far pesare due volte il possibile vantaggio che deriva dal possesso dei tre anni di servizio specifico.

I bandi pubblicati

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, 2022-04-23 10:00:00, TFA sostegno VII ciclo: il Ministero ha emanato il Decreto n. 333 del 31 marzo 2022 con la distribuzione dei posti per Università. Gli Atenei stanno pubblicando i bandi, con le relative date di scadenza per la presentazione della domanda. Le prove preselettive, distinte per grado di scuola, si svolgeranno dal 24 al 27 maggio prossimi.
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