Supplenze GPS, i rinunciatari possono ottenere supplenze da graduatorie di istituto. Chiarimenti

Ancora caos nell’assegnazione delle supplenze ai docenti nell’anno scolastico 2022/23 dalle GPS, graduatorie provinciali per le supplenze. E mentre i Sindacati Scuola chiedono al Ministero dell’Istruzione l’accesso agli atti dell’algoritmo, il sistema informatizzato che assegna gli incarichi agli insegnanti, l’attribuzione dei contratti prosegue.

Gli Uffici scolastici provinciali continuano a emanare note di chiarimenti sul sistema utilizzato dal Ministero nell’attribuzione degli incarichi a fronte di reclami e segnalazioni da parte degli aspiranti supplenti.

L’ultimo è l’USP Bari, che sottolinea: “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.

E ricorda che la circolare annuale per il conferimento degli incarichi a tempo determinato dispone che: “la mancata indicazione di talune sedi nella procedura informatizzata è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”.

Pertanto, qualora nell’istanza Polis l’aspirante non abbia indicato tutte le sedi disponibili tra le sue preferenze e, in occasione del primo turno di nomina, non sia stato soddisfatto in relazione alle preferenze espresse per indisponibilità, è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente perdita di assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23.

In questo caso si applica la sanzione prevista per la rinuncia, quindi la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS, solo per il medesimo insegnamento, permanendo, tuttavia, la possibilità di ottenere supplenze da Graduatorie d’Istituto.

Infine, si ricorda la disciplina prevista dall’O.M. n. 112/2022 per ciò che attiene al completamento di chi è stato destinatario di spezzoni orario: l’art. 12 comma 13 stabilisce espressamente che “l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario”.

Nota

, 2022-09-28 10:37:00, Ancora caos nell’assegnazione delle supplenze ai docenti nell’anno scolastico 2022/23 dalle GPS, graduatorie provinciali per le supplenze. E mentre i Sindacati Scuola chiedono al Ministero dell’Istruzione l’accesso agli atti dell’algoritmo, il sistema informatizzato che assegna gli incarichi agli insegnanti, l’attribuzione dei contratti prosegue.
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