Supplenze GaE GPS e incarichi sostegno 2023: chi, tra i docenti di ruolo, può accettarli

Quali docenti di ruolo possono accettare una supplenza su sostegno, anche finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato, mantenendo il ruolo di attuale titolarità?

Terminate le operazioni di immissioni in ruolo ordinarie (salvo eventuali surroghe), è iniziato lo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo per l’assegnazione degli incarichi, finalizzati al ruolo. Qualora all’esito del predetto scorrimento restino ancora posti di sostegno  vacanti e disponibili (rientranti nel contingente autorizzato), si svolgerà un mini call veloce per coprire i predetti posti, assumendo gli aspiranti in province diverse da quelle di inclusione in graduatoria.

Assegnati gli incarichi di cui sopra, si passerà all’attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 su posto comune e di sostegno da GaE e GPS. I docenti già di ruolo, ricorrendone le condizioni, possono ottenere sia gli uni (incarichi per ruolo) che le altre (supplenze), fruendo dell’articolo 36 del CCNL 2007, che sarà applicato per l’ultima volta nell’a.s. 2023/24 e poi sarà sostituito dall’articolo 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, quando questa verrà sottoscritta in via definitiva. Che, per l’a.s. 2023/24, si applichi l’articolo 36 la conferma arriva anche dalla nota sulle supplenze a.s. 2023/24: È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2. 

Se, dunque, per l’a.s. 2023/24, nulla cambia in merito all’applicazione della disposizione contrattuale sulle supplenze per il personale di ruolo (si applica ancora art. 36), va sottolineato che il DM n. 138/2023 ha introdotto una novità, disponendo all’articolo 3/3 che i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova non possono accettare incarichi a tempo determinato. Tale disposizione è vigente già dal predetto a.s. 2023/24.

Art. 36 e art. 47

Ritornando alle due suddette disposizioni contrattuali, affermiamo che presentano una sostanziale differenza riguardo alle possibili supplenze che i docenti di ruolo possono ottenere. Infatti:

  • secondo l’articolo 36, i docenti di ruolo possono accettare supplenze (al 31/08 e al 30/06) per un diverso grado di istruzione o per una diversa classe di concorso per cui, ad esempio, un docente di titolare nella scuola dell’infanzia non può accettare supplenza in tale grado di istruzione nemmeno per posto di sostegno, essendo il sostegno una tipologia di posto; o ancora un docente titolare su posto di sostegno nella secondaria di primo grado su classe di concorso, non può accettare una supplenza su sostegno in tale grado di istruzione;
  • secondo l’articolo 47, i docenti di ruolo possono accettare supplenze su posti interi (al 31/08 e al 30/06) per un diverso grado di istruzione o per una diversa classe di concorso oppure per una diversa tipologia di posto; dunque, anche il docente titolare su classe di concorso, ad esempio, nella secondaria di primo grado, potrà accettare una supplenza su sostegno sempre nella secondaria di primo grado. Viene, inoltre, specificato che la supplenza deve essere su posto intero, cosa che non prevede l’articolo 36. Dunque, con l’articolo 47 è possibile accettare supplenze solo su posto intero ed anche per una tipologia di posto diversa del medesimo grado di istruzione di titolarità.

Supplenze e incarichi docenti ruolo

Alla luce di quanto detto sopra, per l’a.s. 2023/24, i docenti di ruolo possono accettare incarichi su posto di sostegno finalizzati al ruolo (da GPS sostegno I fascia e relativo elenco aggiuntivo) e supplenze al 30/06 e al 31/08, ai sensi dell’articolo 36 del CCNL e a condizione che abbiano già svolto l’anno di prova.

Nello specifico, per l’a.s. 2023/24,

– il docente di ruolo:

  • può accettare supplenze su posto comune, a condizione che abbia già svolto l’anno di prova, per altro grado di istruzione o altra classe di concorso (anche del medesimo grado);
  • può accettare supplenze su posto di sostegno in un grado diverso da quello di titolarità, a condizione che abbia già svolto l’anno di prova;

– il docente di ruolo:

  • può accettare incarichi su sostegno finalizzati al ruolo (da GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo) e conservare il ruolo attuale fruendo dell’art. 36, a condizione che abbia già superato l’anno di prova e sia titolare in un diverso grado di istruzione.

Ricordiamo che, lo scorso anno, l’USP di Reggio Calabria ha fornito appositi esempi (validi sia per le supplenze che per gli incarichi finalizzati al ruolo) relativi alla possibili supplenze accettabili e non dal personale di ruolo. Ecco quali:

  • il docente titolare di scuola dell’infanzia non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
  • il docente titolare di scuola primaria non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
  •  il docente titolare di scuola secondaria di I grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado o nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno;
  •  il docente titolare di scuola secondaria di II grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di
    II grado o nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.

Evidenziamo che alcuni USP, chiarendo per chi è necessario o meno presentare domanda per le supplenze, indicano che la supplenza si può accettare per un diverso “tipo di posto”, conseguentemente per tali uffici dovrebbe essere possibile accettare la supplenza su sostegno anche nel medesimo grado di titolarità. Così scrivono l’USP di Siena e quello di Brescia:

Per coloro che volessero eventualmente avvalersi dell’art. 36 del CCNL per l’ottenimento di un incarico a tempo determinato di natura annuale o fino al termine delle attività didattiche si ricorda che questo potrà essere espletato solo su diversa classe di concorso o tipo di posto e solo dai docenti di ruolo.

Pertanto, consigliamo agli interessati di rivolgersi sempre all’USP di riferimento, nella consapevolezza comunque che la disposizione contrattuale (art. 36) non prevede l’accettazione della supplenza per altro tipo di posto.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di I grado – sostegno classe di Concorso ADMM e sono passata in ruolo non da GPS ma tramite Concorso Ordinario anno scolastico 2022/2023 (ho appena terminato l’anno di prova): Abilitazione ADMM Sostegno Scuola Secondaria I grado, Decreto Direttoriale 499 del 21 aprile 2020 (G.U. n. 34 del 28/04/2020) Concorso ordinario – scuola Secondaria MIUR-, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II. In data odierna mi è stato assegnato un incarico ai sensi del D.L. 73/2021, articolo 59 comma 4, con contratto annuale (a tempo determinato che a fine anno dovrebbe diventare a tempo indeterminato) per l’insegnamento ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO poiché sono iscritta nelle GPS (incarico annuale finalizzato al ruolo) e, quindi, devo effettuare nuovamente l’anno di prova, ma per la scuola secondaria di II grado. Dato che sono Abilitata nelle classi di concorso riferite alla scuola secondaria di II grado: A -18 Filosofia e Scienze Umane e A-12 Discipline Letterarie, ed ho conseguito il titolo di sostegno ADSS anche per la scuola secondaria di II grado, preferisco passare alla scuola secondaria di II grado, insegnamento ADSS Sostegno. Posso usufruire dell’art. 36 e mantenere -senza assegni-, per un anno scolastico, la titolarità della sede di appartenenza (scuola secondaria di I grado), poiché l’anno dopo passerei di ruolo sul sostegno (dopo l’anno di prova) nella scuola secondaria di II grado?

La risposta al quesito è affermativa: la nostra lettrice, considerato che ha già svolto l’anno di prova e che l’incarico su posto di sostegno finalizzato al ruolo è in altro grado di istruzione, può fruire dell’articolo 36, quindi svolgere il previsto percorso che la condurrà al ruolo su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e, infine, accettare la nuova assunzione a tempo indeterminato.

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