Supplenze GaE e GPS docenti 2023, lalgoritmo dà priorità alle nomine su posto di sostegno?

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Le domande di partecipazione all’assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche si possono presentare sino al 31 luglio e gli aspiranti hanno ancora diversi dubbi. Rispondiamo a due quesiti posti in redazione, relativi a: sanzione a seguito di rinuncia per le sedi non espresse e funzionamento dell’algoritmo.

Graduatorie assunzione

L’assegnazione delle supplenze al 31/08 e al 30/06, ai sensi dell’OM 112/2022, è effettuata:

  • tramite procedura informatizzata, per partecipare alla quale gli aspiranti (inclusi in GaE e GPS) presentano apposita domanda tramite Istanze Online, indicando sino a 150 preferenze, secondo la tempistica indicata dal Ministero; 
  • attingendo da GaE e, in caso di incapienza ovvero esaurimento delle stesse, dalle GPS;
  • dalle GPS, secondo il seguente ordine: GPS I fascia; elenchi aggiuntivi alla I fascia; secondo elenco aggiuntivo alla I fascia (ove sono collocati gli aspiranti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all’estero); GPS II fascia;
  • dalle graduatorie di istituto, nel caso in cui non sia stato possibile assegnarle da GaE e GPS.

Domanda

La domanda per partecipare alle supplenze al 31 agosto o 30 giugno da GaE e GPS può essere presentata tramite l’apposita piattaforma ministeriale, entro le ore ore 14.00 del 31 luglio 2023. Con la medesima istanza, ricordiamolo, gli aspiranti inclusi a pieno titolo nelle GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi, possono partecipare anche alla procedura straordinaria di assunzione finalizzata al ruolo, compilando le relative sezioni.

Quesito

 Vi chiedo cortesemente un’informazione in merito alla priorità che l’algoritmo dà in relazione alle scelte per l’assegnazione dell’incarico da GPS. Da quale graduatoria vengono assegnati prima gli incarichi? Nel mio caso: sono in inclusa in 2 graduatorie (GPS posto comune I fascia e GPS sostegno II fascia) e nella domanda indico come prima scelta le scuole per posto comune (in cui però sono a metà graduatoria) e poi dopo indico il sostegno (in cui sono in una posizione migliore); come avviene l’assegnazione?

L’algoritmo parte dai posti di sostegno, se non erro, e quindi arrivati al mio nome, vedrà che ho dato priorità al posto comune e quindi dovranno attendere le assegnazioni del posto comune? E poi solo dopo mi richiameranno per il sostegno? O chiamando in base al nominativo (e se partono dai posti di sostegno) vedono che comunque io li ho scelti dopo i posti comune e mi chiamano subito, senza attendere l’esito delle graduatorie dei posti comuni?

Vi chiedo ciò perché in vista di un prossimo concorso straordinario in cui si richiede almeno un anno di servizio sul posto specifico, ho considerato di dare una priorità ai posti comuni, anche se so che sarebbe per me più difficile avere un incarico immediato vista la mia posizione in graduatoria, mentre ho molte più probabilità di avere un incarico annuale sul sostegno e per questo motivo sono in difficoltà nel rinnovo per la scelta delle scuole.

R. L’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08, come si legge nell’annuale nota, avviene secondo le modalità indicate nell’articolo 12 dell’OM 112/2022; il comma 5 del predetto articolo 12 dispone che gli UPS assegnano gli aspiranti alle scuole, attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.

A ciò aggiungiamo che l’ultima nota annuale sulle supplenze, in cui si indica di dare priorità all’attribuzione degli incarichi su sostegno, è la nota a.s. 2019/20: Con riferimento alle operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali degli uffici Scolastici regionali e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l’esigenza, richiamata anche negli anni precedenti , di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione…

Le note degli anni successivi (a partire dall’a.s. 2020/21) non riportano più tale indicazione, che discende da quanto disposto dal DM 131/07 (art. 3/3): I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comune.

Dunque, dall’istituzione delle GPS la predetta indicazione non è più riportata nell’annuale nota sulle supplenze, sebbene nella precedente OM n. 60/2020 all’articolo 12/4 (quella di costituzione delle GPS) era riportata la medesima disposizione del DM n. 131/07

[per il 2020/21 la predetta indicazione non è stata riportata nell’annuale nota ma, essendo state le convocazioni in presenza (non per tutti però, in quanto alcuni USP hanno introdotto una procedura telematica, causa Covid), si è svolta prima l’attribuzione delle supplenze su posto di sostegno (ciò anche per coloro i quali era stata prevista una procedura telematica); questo quanto indicato nella citata OM 60/2020 (art. 12/4): I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE, ai sensi del comma 5, e dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni].

Nell’OM 112/2022, invece, la predetta disposizione non è più presente: probabilmente proprio perché l’assegnazione delle supplenze avviene in maniera informatizza, come disposto dalla stessa OM, e con tale procedura informatizzata non è possibile assegnare prima le supplenze su sostegno, considerato che lo stesso aspirante, presentando una sola domanda, può partecipare per più tipologie di posto.

Dunque non è più previsto nell’Ordinanza ministeriale che le supplenze su sostegno vadano assegnate prima di quelle di posto comune; di conseguenza l’algoritmo dovrebbe funzionare come indicato nell’ art. 12/5 dell’OM 112/2022, secondo cui il sistema assegna gli aspiranti alle scuole, sulla base della posizione in graduatoria, nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse.

Pertanto, se nella domanda indico di voler partecipare prima per una determinata classe di concorso e poi per un’altra ovvero prima per posto comune e poi per sostegno, l’algoritmo dovrebbe (dovrà) rispettare le mie preferenze.

Nel caso della collega, dunque, l’algoritmo, dovrebbe individuarla, se in posizione utile, per il posto comune; se non soddisfatta, dovrebbe assegnarle il posto di sostegno (se in posizione utile), così come indicato nell’OM. Questo anche perché l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni non soggette a rifacimento e la rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.

Al contrario, ricordiamo che è possibile inserire di essere chiamati prima per sostegno senza titolo rispetto al posto comune.

La CIRCOLARE DEL MINISTERO CON LE ISTRUZIONI per le supplenze anno scolastico 2023/24

Supplenze su sostegno da graduatoria incrociata, cosa possono fare aspiranti inclusi con riserva e a pieno titolo per stessa classe di concorso. NOVITÀ

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È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

Supplenze docenti 2023/2024: domanda va compilata da aspiranti di GaE e GPS. Max 150 preferenze, si partecipa ad un turno di algoritmo [LO SPECIALE]

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