Supplenze fino a 10 giorni, coperte anche con docenti interni alla scuola. Condizioni

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Le supplenze sino a 10 giorno possono essere coperte con personale dell’organico dell’autonomia. Ecco quando.

Tipologia

Le supplenze in questione, com’è noto, sono supplenze temporanee (malattia, infortunio, maternità …) che, generalmente, sono assegnate dalle graduatoria di istituto, tuttavia, a seguito della legge 107/2015, possono essere coperte anche con personale dell’organico dell’autonomia.

Legge 107/2015 e nota MIUR

Così leggiamo nell’articolo 1, comma 85, della legge n. 107/2015:

85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Dunque, per le supplenze temporanee, sino a 10 giorni, il dirigente scolastico può ricorrere al personale dell’organico dell’autonomia, tenuto però conto degli obiettivi da conseguire tramite il potenziamento dell’offerta formativa. Da evidenziare che:

  • nei primi anni di introduzione dei posti di potenziamento, spesso le supplenze in questione sono state coperte dai docenti impiegati sui predetti posti, andando ad intaccare lo svolgimento di quelle attività volte a potenziare e arricchire l’offerta formativa della scuola (problema poi affrontato nel CCNL 2016/18 – vedi di seguito);
  • considerato che nella legge non è specificato, con nota n. 38905/2019, il Ministero ha indicato che l’assegnazione delle supplenze in esame a personale dell’organico dell’autonomia è possibile, a condizione che lo stesso (personale) sia in possesso del titolo di studio d’accesso all’insegnamento relativamente al quale si deve coprire l’assenza del titolare:  il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso  

OM 112/2022

La disposizione, riguardante le supplenze sino a 10 giorni, è stata ripresa prima dall’OM 60/2020, che ha disciplinato la costituzione delle GPS e l’attribuzione delle supplenze per il biennio 2020/22, e poi dall’OM 112/2022, che ha disciplinato l’aggiornamento delle predette graduatorie e disciplina l’assegnazione delle supplenze per il biennio 2022/24. Così recita l’articolo 13, comma 16, della citata OM del 2022:

Il dirigente scolastico può, ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. 

Viene dunque ripresa la disposizione della legge 107/2015, sopra riportata.

CCNL 2016/18

Il CCNL 2016/18 è intervenuto sul problema sopra esposto, ossia il fatto che i docenti impiegati sui posti di potenziamento sono stati utilizzati per coprire le supplenze sino a 10 giorni, a prescindere da eventuali progetti di potenziamento da svolgere (sebbene nella legge 107 sia disposto di tener conto degli obiettivi di potenziamento da raggiungere). Così leggiamo nell’articolo 28 del predetto CCNL:

Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel
limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

Stando alla disposizione contrattuale, quindi, le supplenze sino a 10 giorni possono essere coperte nella scuola primaria e nella secondaria con personale dell’organico dell’autonomia, soltanto se siano residuate ore di attività organizzative (si tratta principalmente di supporto al dirigente scolastico o meglio di collaborazione con lo stesso) o di potenziamento non programmate nel PTOF. In tal modo, si è messo un “paletto” alla copertura delle supplenze in questione: se vi sono progetti di potenziamento da svolgere (per l’intero orario di posto/cattedra) ovvero se il posto di potenziamento è stato utilizzato per svolgere attività di collaborazione con il dirigente scolastico (per l’intero orario di posto/cattedra), non è possibile coprire l’assenza con in docenti del suddetto organico.

Per completezza di informazione, ricordiamo che l’articolo 28 summenzionato sarà sostituito dall’articolo 43 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la firma definitiva), che non apporta modifiche alla disposizione di cui sopra.

Conclusioni

In definitiva, le supplenze sino a 10 giorni possono essere coperte con personale dell’organico dell’autonomia:

  • a condizione che siano residuate ore di attività organizzative e di potenziamento non programmate nel PTOF. Pertanto: non è possibile coprire le supplenze in questione con personale dell’organico dell’autonomia, nel caso in cui la scuola abbia inserito nel PTOF progetti che impegnino il docente (utilizzato su potenziamento) per l’intero orario di cattedra/posto oppure nel caso in cui il posto di potenziamento sia utilizzato per attività di collaborazione con il dirigente scolastico sempre per l’intero orario di cattedra/posto; qualora invece le attività di potenziamento programmate nel PTOF prevedano un impiego orario inferiore a quello di cattedra/posto ovvero nel caso in cui l’impegno di collaborazione con il DS sia inferiore al predetto orario, le ore residue vanno destinate alla coperture delle medesime supplenze (ad esempio: il progetto prevede un impiego settimanale di 14 ore; le restanti 4 ore sono destinate alle supplenze);
  • che sia in possesso del previsto titolo di studio d’accesso;
  • che può essere impiegato anche in gradi di istruzione inferiore, conservando il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza;
  • nella scuola primaria e secondaria.

Evidenziamo che, nella scuola primaria (e anche nella scuola dell’infanzia), le supplenze sino a 10 giorni, scorrendo le graduatorie di istituto, vengono assegnate tramite una procedura che prevede particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio. Ne abbiamo parlato in “Graduatorie di istituto infanzia e primaria, come si procede per supplenze sino a 10 giorni. Quando spettano proroga e conferma”.

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