Supplenze docenti 2022, le sanzioni non riguardano le scuole paritarie

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Le istanze, per partecipare all’assegnazione delle supplenze da GaE e GPS al 30/06 e al 31/08, sono state presentate entro il 16 agosto (ore 14.00) u.s. Rinuncia incarico scuola paritaria per supplenza da GaE/GPS: quali sanzioni?

Quesito

Una nostra lettrice scrive:

Per questo biennio la non accettazione di un incarico comporta il depennamento dalle GPS e il finire in coda per le GI. Se un docente accetta un incarico in una scuola paritaria e poi ottiene una nomina da GPS o da GI e quindi rinuncia, vale la stessa regola?

Prima di rispondere alla nostra lettrice, ricordiamo sinteticamente come avviene l’accettazione delle supplenze da GaE e GPS e quali sanzioni sono previste per la rinuncia all’incarico o la mancata presa di servizio ovvero la rinuncia per le sedi non espresse nella domanda online.

Procedura

La procedura per l’assegnazione delle supplenze (al 30/06 e al 31/08) da GaE e GPS è informatizzata. Presentate le domande, da parte degli aspiranti (entro il 16 agosto u.s.), gli Uffici:

  • indicano, attraverso il sistema informativo, il numero di posti disponibili in ogni scuola, distinto per tipologia di posto e classe di concorso
  • verificano le istanze presentate
  • assegnano, con la procedura automatizzata, gli aspiranti alle singole scuole sulla base della posizione in graduatoria e dell’ordine delle preferenze espresse
  • comunicano ai docenti e alle scuole interessate gli esiti dell’individuazione

Accettazione supplenza

L’accettazione della supplenza possiamo definirla “automatica”, in quanto l’assegnazione di una delle sedi espresse nella domanda comporta l’assegnazione della medesima, come dispone l’art. 12, comma 5, dell’OM n. 112/2022.

Rinuncia

Mancata presentazione della domanda

La mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia all’attribuzione delle supplenze al 31/08 e al 30/06 da tutte le graduatorie per cui si ha titolo; per  l’a.s. di riferimento (2022/23), l’aspirante non potrà ottenere supplenze al 31/08 e al 30/06 da tutte le graduatorie per cui ha titolo (GaE e GPS).

Mancata indicazione di sedi/classi di concorso-posto

La mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto è considerata rinuncia limitatamente alle sedi e alle graduatorie (ossia classi di concorso/tipologie di posto) non espresse nella domanda; per l’a.s. di riferimento (2022/23), l’aspirante non potrà essere destinatario di supplenze al 31/08 e al 30/06 dalla/e graduatoria/e per le quali sia risultato in turno di nomina e non gli sia stato attributo l’incarico in quanto non ha espresso le sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui vi era disponibilità.

Rinuncia incarico/mancata presa servizio 

La rinuncia all’assegnazione della supplenza attribuita (conferita tramite il sistema informatico, la cui assegnazione comporta l’accettazione della medesima) o la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall’amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento (quindi non si potranno ottenere, per l’a.s. di riferimento, le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti).

Abbandono servizio

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi non si potranno ottenere le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali è stato abbondonato il servizio sia da tutte le altre graduatorie in cui si è ineriti, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24).

Sanzioni scuola statale: no paritaria

Le sanzioni sopra riportate:

  • riguardano GaE e GPS (e alcune le GI), da cui si attinge per le supplenze nelle scuole statali; quindi sono previste e applicate nell’ambito del sistema di reclutamento del personale supplente delle predette scuole;
  • non riguardano le scuole paritarie; pertanto, un docente sanzionato, per aver rinunciato all’incarico nella scuola statale, può svolgere la supplenza in una scuola paritaria, così come il docente che lascia una scuola paritaria può svolgere supplenze nelle scuole statali.

Risposta al quesito

Per questo biennio la non accettazione di un incarico comporta il depennamento dalle GPSe il finire in coda per le GI. Se un docente accetta un incarico in una scuola paritaria e poi ottiene una nomina da GPS o da GI e quindi rinuncia, vale la stessa regola?

Dopo aver chiarito quali sono le sanzioni per la rinuncia nelle sue diverse fattispecie (vedi sopra) e che l’applicazione delle medesime è prevista nel solo sistema di reclutamento del personale supplente della scuola statale, rispondiamo alla nostra lettrice, affermano che:

  • rinunciando all’incarico nella scuola paritaria, ossia dimettendosi, per ottenere la supplenza da GPS ovvero GI, non sarà depennata da nessuna graduatoria e potrà svolgere la supplenza nella scuola statale;
  • in caso di supplenza da GI, a seconda del numero di ore assegnate, potrebbe anche mantenerne alcune nella scuola paritaria, completando quindi l’orario tra scuola statale e paritaria (nell’OM tale possibilità è prevista per le sole supplenze da GI, ai fini del completamento).

Graduatorie GPS 2022/23, aggiornamento: le GUIDE, le FaQ, tutte le istruzioni utili [LO SPECIALE]

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, 2022-08-19 15:44:00, Le istanze, per partecipare all’assegnazione delle supplenze da GaE e GPS al 30/06 e al 31/08, sono state presentate entro il 16 agosto (ore 14.00) u.s. Rinuncia incarico scuola paritaria per supplenza da GaE/GPS: quali sanzioni?
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