Supplenza art. 36 docente di ruolo: se ottengo l’assegnazione provvisoria posso accettarla?

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Un docente, che ottiene l’assegnazione provvisoria, può fruire dell’articolo 36 del CCNL 2007?

L’assegnazione provvisoria, com’è noto, è un movimento annuale che permette agli interessati di svolgere un anno di servizio nel comune/provincia di interesse, ossia quella di ricongiungimento. Infatti, l’assegnazione può essere chiesta a condizione che ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o
    affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  •  ricongiungimento al genitore

Così leggiamo nel CCNI 2019/22, che è stato prorogato per le operazioni relative all’a.s. 2022/23 e che dovrà essere riscritto per le prossime assegnazioni e utilizzazioni.

Art 36 CCNL

L’articolo 36/1 del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 che, dopo l’accordo sulla parte economica, sarà riscritto a breve per la parte normativa), così dispone:

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Il docente con contratto a tempo indeterminato, dunque, può accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso o per altri gradi di istruzione (nel caso di supplenza senza titolo su posto di sostegno, conferito da graduatorie incrociate, solo nel caso in cui la classe di concorso della supplenza sia diversa da quella di immissione in ruolo), mantenendo per tre anni, anche non consecutivi, la sede di titolarità. Per incarichi superiori ai tre anni il docente di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.

Quesito

Una nostra lettrice chiede:

Sono un’insegnante di ruolo sul sostegno scuola dell’infanzia, quest’anno grazie all’art.36 insegno da GPS in una scuola superiore di secondo grado su materia a Milano. L’anno prossimo vorrei chiedere l’assegnazione provvisoria in Sicilia, nel caso mi venisse concessa e verrei nuovamente convocata da GPS a Milano, potrei scegliere la soluzione che riterrei più opportuna ?

L’articolo 36 del CCNL non pone limiti al riguardo, eccetto quello relativo al fatto che la supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche sia su una classe di concorso o grado di istruzione diverso da quello di titolarità. Analogamente, il CCNI 2019/22 (che sarà comunque riscritto, come detto sopra) non prevede alcun divieto riguardo al fatto che il docente, che ottiene l’assegnazione provvisoria, possa poi accettare l’incarico di supplenza ai sensi del suddetto art. 36 del CCNL. Pertanto, la nostra lettrice, qualora ottenga l’assegnazione provvisoria e poi la supplenza da GPS, può scegliere se accettare o meno l’incarico a tempo determinato.

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, 2022-12-15 10:33:00, Un docente di ruolo, che ottiene l’assegnazione provvisoria, può usufruire dell’articolo 36 del CCNL 2007?, Orizzonte Scuola Notizie

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