DL Riaperture 24 marzo 2022, n. 22 : pubblicato in Gazzetta Ufficiale Decreto Legge su Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Numerose riconferme ma anche novità per la scuola
Riconfermato l’utilizzo delle mascherine almeno chirurgiche, con obbligo di FfP2 nel caso di autosorveglianza e altre misure per la didattica in classe e nuove disposizioni per la didattica digitale integrata in caso di isolamento. La sintesi: cosa accade a scuola dal 1° aprile
IL TESTO Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Rientrano a scuola i docenti non vaccinati. Cosa faranno
Dopo la sospensione dalle attività senza nessun emolumento, intervenuta in seguito all’approvazione del DL n. 172/2021 a partire dal 15 dicembre 2021, circa 3.000 docenti potranno rientrare a scuola.
Le condizioni: poichè nel DL Riaperture l’obbligo vaccinale per il personale scolastico è prorogato al 15 giugno 2022, il docente che non ha ottemperato all’obbligo dal 1° aprile può rientrare a scuola, fermo restando il regime sanzionatorio di cui al comma 4 – sexies . Il docente dovrà essere in possesso ed esibire fino al 30 aprile la Certificazione verde C19 derivante da green pass base, ottenuta in questo caso tramite tampone antigenico con validità 48 ore dallo svolgimento o 72 nel caso di molecolare.
Rimane fermo, e viene ribadito nel DL che 2. l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione puo’ essere omessa o differita.
Il docente non vaccinato rientra a scuola ma non svolgerà servizio nelle classi. Precisa il Ministero “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”.
In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.”
Non è ancora chiaro quali potranno essere le attività di supporto all’istituzione scolastica.
Dalla relazione tecnica al DL Riaperture apprendiamo che la platea interessata alla data del 23 marzo è di 3.812 docenti 2.677 con contratto a tempo indeterminato e 1.135 non di ruolo.
Supplenti che sostituiscono il docente non vaccinato
Sostanzialmente non cambia nulla rispetto alla norma del DL 172/2021 tuttora in vigore, ossia fino al termine delle lezioni il Dirigente Scolastico provvede alla sostituzione mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato. Il contratto può essere risolto nel momento in cui il personale sostituito decidesse di adempiere all’obbligo vaccinale, riacquistando il diritto di svolgere l’attività didattica.
Il DL dedica ai supplenti un comma apposito nell’art. Art. 4-ter.2
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attivita’ didattica.
Va da sè che nulla cambia per i supplenti che già adesso stanno sostituendo un docente non vaccinato. Se il 1° aprile il docente non rientra in classe ma si mette disposizione come supporto all’istituzione scolastica, il contratto prosegue e potrà proseguire max fino al termine delle lezioni.
Lo stipendio dei supplenti che sostituiscono docenti non vaccinati
Il contributo economico per la sostituzione dei docenti non vaccinati sarà prelevato dal fondo per la valorizzazione del personale docente.
Questa la formulazione
“Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l’anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”
Una decisione, quella contenuta nel DL, che è già stata oggetto di critiche. Così la FLC CGIL “i fondi necessari per pagare i supplenti dei docenti rientrati senza vaccinarsi vengono sottratti dal fondo di istituto: si prendono cioè alle scuole. E questo senza tener conto che tali risorse sono già state oggetto di programmazione didattica e di contrattazione, e dunque già impegnate per altre attività.”
Così l’On. Casa (M5S): “Ma il problema maggiore è che questo personale docente continuerà ad essere sostituito da personale a tempo determinato pagato con fondi attinti dal capitolo per la valorizzazione dei docenti. Si tratta di risorse confluite nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, una voce sostanzialmente incrementata dall’intervento parlamentare in Legge di Bilancio proprio per la valorizzazione del merito, quindi per quei docenti che quotidianamente lavorano in classe e si sono vaccinati”
I nuovi contratti
E’ possibile che ai contratti già stipulati per la sostituzione dei circa 3.000 docenti non vaccinati se ne potranno aggiungere altri nel corso dei prossimi mesi. La modalità sarà sempre la stessa: la data di termine non potrà essere il termine delle lezioni, ma di volta in volta il contratto dovrà essere stipulato in modo da consentire l’eventuale rientro del docente che decidesse di adempiere all’obbligo vaccinale.
Si pone anche un altro quesito: il supplente individuato da graduatoria o da MAD, per qualsiasi tipologia di sostituzione, deve aver adempiuto all’obbligo vaccinale?
La risposta, come accaduto fino ad oggi, a nostro parere continua ad essere affermativa. L’offerta di supplenza infatti è relativa allo svolgimento dell’attività in classe. E la combinazione da una parte della Legge n. 3/22 di conversione del DL 172/2021 e del nuovo DL 4/2022 portano a rispondere che per la presa di servizio il docente supplente debba dimostrare di aver adempiuto all’obbligo vaccinale che interessa la categoria. Non è infatti prevista nel DL un’assunzione di nuovi docenti che possano non aver ottemperato all’obbligo.
Precisazioni
Si è in attesa di eventuali chiarimenti da parte del Ministero, già richiesti anche dai sindacati. Pertanto, per qualsiasi decisione individuale, consigliamo di rivolgersi alle strutture sindacali e mediche del territorio. Potrebbero infatti esserci degli aspetti non presi in considerazione nel presente articolo.
Si legga in proposito Decreto riaperture, docenti non vaccinati tornano a scuola ma impiegati in altre mansioni: “Misura paradossale e che crea disparità”. La polemica
Il Decreto, seppure già in vigore, dovrà adesso seguire l’iter parlamentare e quindi subìre delle modifiche prima della trasformazione in Legge.
, 2022-03-26 09:36:00, DL Riaperture 24 marzo 2022, n. 22 : pubblicato in Gazzetta Ufficiale Decreto Legge su Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
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