Se non posso partecipare al concorso per impedimento individuale, cosa succede? Si pronuncia il Consiglio di Stato

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L’impedimento individuale a partecipare alle prove di un concorso pubblico è a carico dell’interessato e applicabile anche in caso di positività al Covid-19 e di sottoposizione al relativo regime restrittivo. L’impedimento resta un fatto individuale, irrilevante per l’amministrazione che ha indetto il concorso, pertanto l’interesse del soggetto da esso colpito a sostenere le prove del concorso assume una posizione recessiva rispetto all’esigenza di svolgimento contestuale di queste ultime, a sua volta preordinata ad assicurare la par condicio tra i candidati. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione VII, nella Sentenza n. 8838 del 10 Ottobre 2023.

La concessione delle prove suppletive da parte del TAR

Nella procedura di reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado, bandita con decreto dipartimentale n. 499/2020, alcuni aspiranti non avevano potuto partecipare alla prova scritta poiché collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena per l’applicazione delle misure sanitarie di prevenzione del Covid-19 ed erano stati esclusi dalla stessa, senza la concessione di una prova suppletiva. Il TAR accoglieva il ricorso, così consentendo le prove suppletive.

L’appello del Ministero

In sede di appello, il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto che i principi sanciti dal TAR fossero infondati, rilevando peraltro che:

  • si tratta di un ricorso collettivo, proposto da ricorrenti che hanno presentato domanda per diverse classi di concorso e, per i quali, fermo restando l’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti, manca la prova di resistenza;
  • è evidente il danno che subirebbe l’interesse pubblico dall’estendere i principi statuiti dal TAR anche al concorso in questione oltre che il grave vulnus che la sentenza impugnata arreca ai principi di “contestualità” delle procedure concorsuali e, ancor prima, di imparzialità e di par condicio tra i concorrenti di cui all’art. 97 Cost.

Il Consiglio di Stato ha osservato che il tema è stato già oggetto di pronunce, sia in sede cautelare che di merito:

  • per il profilo cautelare è stata richiamata l’ordinanza n. 5128/2022, resa nell’ambito dello stesso contenzioso, nella quale era stato osservato che “il puntuale richiamo alla recente giurisprudenza della Sezione consente di valutare, anche con specifico riferimento al profilo cautelare, in modo coerente e conforme le questioni dedotte in sede di appello cautelare. Al riguardo, può essere richiamata integralmente l’ordinanza n. 3673/2022, nella parte in cui, pur nei limiti dell’accertamento proprio della fase cautelare “si valutano sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, in quanto la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non appaiono idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di esame, onde assicurare l’osservanza delle regole di contemporaneità e contestualità delle relative sessioni, funzionali a garantire il rispetto della par condicio tra i candidati”;
  • per il profilo di merito è stato richiamato un precedente (sentenza n. 6193/2023) dove è ribadita la regola secondo cui l’impedimento individuale a partecipare alle prove di un concorso pubblico è a carico dell’interessato e applicabile anche in caso di positività al Covid-19 e di sottoposizione al relativo regime restrittivo. E’ altresì precisato che, quand’anche di origine legale, e cioè connesso alla normativa emergenziale, l’impedimento resta un fatto individuale, irrilevante per l’amministrazione che ha indetto il concorso, e che, pertanto, l’interesse del soggetto da esso colpito a sostenere le prove del concorso assume una posizione recessiva rispetto all’esigenza di svolgimento contestuale di queste ultime, a sua volta preordinata ad assicurare la par condicio tra i candidati.

Il Consiglio di Stato dà ragione al Ministero

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di non doversi discostare dai richiamati precedenti e, in continuità agli stessi, ha accolto l’appello del Ministero e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso.

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