Scuole chiuse o sospensione delle attività didattiche per maltempo: la differenza. I giorni persi si devono recuperare?

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In questi primi giorni di novembre il maltempo sta colpendo prevalentemente alcune regioni del centro-Nord Italia. Per questo motivo le scuole sono chiuse o vengono sospese le attività didattiche. Ma qual è la differenza fra i due provvedimenti?

Prima di tutto bisogna ricordare che il potere di decidere per uno o l’altro provvedimento è nelle mani dei prefetti, che sono i rappresentanti territoriali del governo, e dei sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze.

La sospensione delle attività è paragonabile alle vacanze natalizie o pasquali: la scuola resta aperta e tutti i servizi, a eccezione delle lezioni, sono garantiti. In questa situazione, solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola.

docenti, invece, sono esentati a meno che non ci siano attività previste dal piano annuale. Queste possono essere rimandate a discrezione del dirigente scolastico.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la scuola, dovrà “giustificare” l’assenza attraverso i permessi previsti dal Contratto.

Chiusura delle scuole

La chiusura totale delle scuole è un provvedimento più drastico, spesso scatenato da eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le assenze sono legittimate e non oggetto di decurtazione economica.

Il principio giuridico che regola queste situazioni è l’art. 1256 del Codice Civile, che estingue l’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.

Si devono recuperare i giorni di lezione persi

Non sempre i giorni di lezione persi devono essere recuperati. Il Ministero, con circolare del 12 febbraio 2012 ha specificato: “Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole. Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.

Quindi l’anno scolastico resta valido anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione, fermo restando che difficilmente le scuole si pongono in questa condizione, perchè di solito i calendari regionali prevedono un numero maggiore di giorni di lezione. 

Lo stesso Ministero, però, precisa che saranno le singole scuole a decidere di far eventualmente recuperare i giorni di lezione non svolti avendo a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco la circolare.

Altra questione importante è quella della didattica a distanza: questa modalità al momento non può essere utilizzata in situazioni di maltempo o altre emergenze. La DAD è stata introdotta durante l’emergenza sanitaria Covid ma non può essere estesa per altre emergenze.

Allerta meteo scuole chiuse lunedì 6 novembre: stop in diversi comuni. ELENCO AGGIORNATO

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