Quando una scuola comprende plessi ubicati in comuni differenti rispetto alla sede di organico (sede principale), entrano in gioco le regole stabilite dall’articolo 3, comma 5, del CCNI sulla mobilità per il triennio 2025-2028. La norma tutela prioritariamente la continuità didattica, la posizione occupata nella graduatoria interna di istituto e le precedenze di legge (come quelle previste dall’art. 13 del CCNI o dalla Legge 104/92). Di conseguenza, per i docenti appena trasferiti — anche se beneficiari di deroghe legate alla cura dei figli piccoli — l’assegnazione al plesso del comune di residenza non è automatica, ma resta subordinata ai criteri generali approvati dal Consiglio di Istituto, alle proposte del Collegio dei Docenti e agli accordi definiti a livello di singola istituzione scolastica con le RSU.
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Scuola su più comuni, come avviene lassegnazione dei docenti ai plessi e alle classi?
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