Riforma voto in condotta, con 6 si viene rimandati. Studenti sospesi faranno attività di cittadinanza solidale. RELAZIONE TECNICA [PDF]

Si lavora all’approvazione della riforma del voto in condotta. Il Senato ha calendarizzato infatti la discussione del disegno di legge (collegato alla manovra 2024), che contiene anche la riforma degli istituti tecnici e professionali. Ecco la relazione tecnica al decreto.

Il provvedimento, come sappiamo, “mira a ripristinare la cultura del rispetto e l’autorevolezza dei docenti, assicurando un ambiente di lavoro sereno per il personale scolastico e un percorso formativo efficace per gli studenti”.

La relazione tecnica evidenzia come la valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.

Se la valutazione del comportamento risulterà essere inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Nel caso in cui la valutazione del comportamento sia pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegnerà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo.

E ancora: “Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi“.

Dunque, il 6 in condotta genererà un debito scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado in materia di Educazione civica, che dovrà essere recuperato a settembre con una verifica che avrà al centro i valori di cittadinanza. Solo chi prenderà 9 o 10 in condotta avrà diritto al massimo dei crediti che fanno media nel voto finale per la maturità: “Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi“.

Sospensione e voto in condotta

Il Ministero ha fornito già le linee guida per quanto riguarda la riforma del comportamento e voto in condotta.

I regolamenti dei singoli istituti devono tenere conto di alcuni principi generali, fra cui apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l’istituto dell’allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

Mentre, invece, l’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’Amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Bisogna poi prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvenga anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto.

Inoltre, sarà necessario conferire maggior peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo, in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

Infine, bisogna prevedere che per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di promozione, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di Cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, non sufficiente comportano la non ammissione dello studente all’anno scolastico successivo.

TESTO DDL

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