Può il Dirigente modificare le note sul registro dei docenti? Sentenza

Con sentenza del Tribunale Amministrativo veniva accolto il ricorso proposto da un docente avverso un provvedimento del dirigente scolastico della scuola media statale con cui si disponeva la cancellazione di un’annotazione autografa, apposta dal medesimo docente sul registro di classe. Nella citata sentenza, si recepivano le ragioni difensive riferite ad immodificabilità in via autoritativa di un atto pubblico, quale deve ritenersi il registro di classe, ad opera del dirigente dell’Istituto scolastico interessato.  Il caso in commento è tratto dalla dalla sentenza N. 00715/2011 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Può un docente effettuare l’annotazione sul registro di una classe non di propria appartenenza?

Nella situazione in esame il professore – pur non insegnando nella classe di appartenenza dello studente, investito dalla nota in discussione – si era trovato ad effettuare un accertamento di fatti di rilevanza disciplinare, in quanto sollecitato dalla studentessa importunata ed aveva apposto un’annotazione sul registro di classe, in ordine a quanto accertato: tale annotazione veniva senz’altro ad integrare il contenuto del registro stesso, senza che si ponessero problemi circa la competenza specifica del docente in questione ad operare in tal senso personalmente. Quanto sopra, afferma il CDS, a prescindere dalla considerazione secondo cui il docente in questione, in effetti titolare di un incarico di insegnamento presso la scuola di cui trattasi, ben poteva ritenersi investito di una funzione vicaria degli altri appartenenti al corpo insegnante di quest’ultimo, per un fatto posto alla sua diretta attenzione ed avvenuto all’interno della scuola, ma al di fuori dell’aula in cui si svolgevano le lezioni.

Nel registro di classe è obbligatorio segnare le mancanze degli allievi
Fermo restando, infatti, che rientra fra i contenuti propri del registro di classe la registrazione di eventuali mancanze commesse dagli allievi (cfr. anche Cass. Pen., sez. V, 21.9.1999, n. 12862, citata dallo stesso appellante) e che appare innegabile natura di atto pubblico del documento in questione (come verbalizzazione, effettuata dall’insegnante in quanto pubblico ufficiale, in ordine all’andamento ed al rendimento di ciascun allievo nel corso dell’anno scolastico: cfr. in termini TAR Sardegna 17.6.2002, n. 705), non può ritenersi, ad avviso del Collegio, che l’annotazione di cui si discute fosse estranea ai contenuti, la cui efficacia è sancita dall’art. 2700 cod. civ. (“piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”).

Il docente è pubblico ufficiale ed ha il dovere di annotare fatti di cui è a conoscenza

La fede privilegiata dell’atto pubblico riguarda, in effetti, non solo fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, ma anche dichiarazioni ricevute, quando di queste ultime si dia attestazione, nell’esercizio del potere di documentazione e nella contestualità della formazione dell’atto, a prescindere dall’intrinseca veridicità delle dichiarazioni stesse (giurisprudenza pacifica; cfr., fra le tante, Cass. Civ., sez. I, 17.12.1990, n. 11964; Cass. Civ., sez. II, 30.7.1998, n. 7500 e 30.5.1996, n. 5013).  

E’ dato di comune esperienza  che la peculiare natura del registro di classe implica che siano nel medesimo registrate, come fatto storico e indipendentemente dalla relativa congruità, delle valutazioni, espresse con voto numerico o in forma descrittiva di una condotta, ritenuta disciplinarmente rilevante. Di quest’ultima natura era l’annotazione, di cui si discute nel caso di specie.

Il DS non può modificare sul registro l’annotazione effettuata dal docente

L’annotazione di cui si discute, tuttavia, non era modificabile in via autoritativa ad opera di un soggetto terzo – ivi compreso il dirigente scolastico – non presente al momento del fatto stesso e all’atto della relativa registrazione. Quanto sopra,afferma il CDS, induce a respingere il primo ordine di censure, ma non esclude che il citato dirigente scolastico avesse il potere-dovere di intervenire in una vicenda, ritenuta tale da mettere in discussione la serenità dell’ambiente scolastico ed i rapporti con la famiglia del giovanissimo interessato: tale intervento, tuttavia, avrebbe potuto estrinsecarsi nell’avvio di un procedimento di verifica e riesame, al termine del quale fosse possibile evidenziare, con ulteriori annotazioni decise dal consiglio di classe, una diversa valutazione dell’episodio contestato (ove riconducibile ad un intendimento scherzoso e non di molestia vera e propria), con soluzioni conclusive da adottare, auspicabilmente, anche nel pieno rispetto della sensibilità della persona offesa e dell’autorevolezza del corpo insegnante. Concludendo dunque nel rilevare che in nessun caso, tuttavia, poteva ipotizzarsi un diretto intervento correttivo del dirigente scolastico sul registro di classe, né ai sensi del citato art. 468 D.Lgs. n. 297/1994, né in base alle altre norme, dettate in materia di competenza del dirigente stesso (artt. 163 e 396 D.Lgs 297/94 cit.).

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