Piano di studi personalizzato, va adottato anche se lo studente è in attesa di certificazione DSA, Tar annulla bocciatura di studentessa della secondaria di I grado

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Con ricorso dei genitori, esercenti la potestà genitoriale, impugnano la delibera del consiglio di classe dell’Istituto scolastico frequentato dalla figlia minore, con la quale la stessa non è stata ammessa alla classe successiva al termine del primo anno delle scuole secondarie di primo grado. I ricorrenti hanno evidenziato l’illegittimità del comportamento della scuola consistente nel non aver adottato le misure previste dalla normativa in materia di piano didattico personalizzato. Si pronuncia accogliendo il ricorso il TAR del Veneto con sentenza N. 01675/2022 del 2/11/22.

Se la scuola non predispone il piano didattico personalizzato, quando necessario, è in errore

Dalla documentazione versata in atti risulta che l’alunna, affetta da dei disturbi delle capacità scolastiche, conosciuti dalla scuola, non ha potuto fruire di un piano didattico personalizzato provvisorio nel corso dell’anno, di cui beneficiava con profitto alle scuole elementari, né ha potuto ottenere che si tenesse conto di tali disturbi nella formulazione dei giudizi intermedio e finale. E questo per una scelta della scuola, che si è così determinata per la mancanza di una formale certificazione da parte dell’ULSS richiesta dalla famiglia e rilasciata solo dopo che era terminato l’anno scolastico. La decisione dell’Istituto scolastico – pur a conoscenza di disturbi già identificati -, afferma il TAR, di non attivare un piano didattico personalizzato provvisorio, risulta irragionevole e non adeguatamente giustificata anche alla luce delle istruzioni ministeriali.

La norma

La circolare del Ministero dell’Istruzione n. 8 del 6 marzo 2013, avente ad oggetto indicazioni operative in merito alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 recante “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, chiarisce che “fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni” ed ancora afferma che “per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono”.

La discrezionalità del consiglio di classe deve essere esercitata conformemente alla normativa

Nel caso in esame il consiglio di classe risulta aver erroneamente esercitato la discrezionalità di cui è titolare in relazione alla scelta se attivare o meno un piano didattico personalizzato provvisorio, rispetto a dei disturbi che, conosceva e aveva esattamente identificato. Nella relazione l’Istituto scolastico afferma inoltre che sono state adottate a volte delle misure compensative e dispensative. Dalla documentazione versata in atti risulta in effetti che dei docenti hanno adottato degli interventi individualizzati, e che l’alunna è stata coinvolta in lavori di gruppo, così come ha beneficiato di diverse verifiche con misure dispensative. È tuttavia evidente che tali misure, per lo loro mancanza di organicità (nessuna misura è stata attivata rispetto alle restanti materie) non possono ritenersi equipollenti alla redazione di un piano didattico individualizzato. Infatti, come specifica la predetta circolare “strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti”.

Perché è illegittima la bocciatura ?

  • la non ammissione alla classe successiva è stata disposta in un contesto privo di un’adeguata rete di sostegno con misure personalizzate;
  • non è stata compiuta alcuna menzione dei disturbi specifici di cui soffre l’alunna, pur conosciuti dalla scuola, né è stata compiuta alcuna valutazione della loro rilevanza sul rendimento scolastico, in violazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento;
  • la bocciatura nella scuola dell’obbligo costituisce un’eventualità eccezionale (cfr. l’art. 6 del D.lgs. n. 62 del 2017, che prevede la necessità di motivare la non ammissione alla classe successiva; in giurisprudenza, ex pluribus, T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. I, 1 febbraio 2022, n. 7; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 giugno 2020, n. 3906; nella prassi amministrativa cfr. la circolare del Ministero dell’Istruzione 1865 del 20 ottobre 2017).

Attesa la carenza motivazionale inficiante il provvedimento di non ammissione, all’accoglimento del ricorso consegue il consolidamento degli atti assunti in esecuzione dei provvedimenti cautelari, da ritenersi confermati in via definitiva all’esito del giudizio di merito (in questo senso cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 638).

, 2022-11-26 07:30:00, Con ricorso dei genitori, esercenti la potestà genitoriale, impugnano la delibera del consiglio di classe dell’Istituto scolastico frequentato dalla figlia minore, con la quale la stessa non è stata ammessa alla classe successiva al termine del primo anno delle scuole secondarie di primo grado. I ricorrenti hanno evidenziato l’illegittimità del comportamento della scuola consistente nel non aver adottato le misure previste dalla normativa in materia di piano didattico personalizzato. Si pronuncia accogliendo il ricorso il TAR del Veneto con sentenza N. 01675/2022 del 2/11/22.
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