Personale ATA: qual è l’orario di lavoro giornaliero. Chi può godere di flessibilità

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L’orario ordinario di lavoro del personale ATA è regolamentato dall’art. 51 del CCNL/2007. Esso è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.

In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

  • l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
  • ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
  • miglioramento della qualità delle prestazioni;
  • ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
  • miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
  • programmazione su base plurisettimanale dell’orario.

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

L’orario ordinario di lavoro è stabilito ad inizio anno scolastico, inserito nel piano annuale di lavoro e rimane tale per tutto l’anno scolastico. Contestualmente sono stabilite eventuali deroghe di flessibilità oraria.

Le tipologie orarie

Il CCNL individua, tra i sistemi di programmazione dell’orario lavorativo del personale A.T.A., le seguenti 3 modalità:

  • Orario flessibile: l’entrata e l’uscita del personale sono anticipate o posticipate, distribuendole anche in 5 giornate lavorative, secondo le esigenze di ciascuna Istituzione Scolastica. In tal caso, di norma, si effettuano 2 rientri pomeridiani per raggiungere le 36 ore settimanali.
  • Orario plurisettimanale: effettuato durante i prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggiore intensità delle attività o particolari esigenze di servizio;
  • Turnazioni: per garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale (su 5 o 6 giorni).

La flessibilità

Nel contratto d’istituto, vanno esplicitate tutte le deroghe, a favore di alcune categorie di personale che, a richiesta, possono beneficiare di un orario più favorevole (studenti lavoratori, genitori con figli molto piccoli, portatori d’handicap, pendolari ecc.).

In caso di orario lavorativo pomeridiano (es. cosi come previsto per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali) si deve tener conto del principio di rotazione fra tutto il personale in servizio e l’orario deve essere consono per garantire la consumazione del pasto.

esempio:

1° turno (ANTIMERIDIANO) – Dalle 7,30 alle 13,30;

2° turno (POMERIDIANO) – Dalle 13,00 alle 19,00

Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali

L’art. 55 del CCNL 29 novembre 2007 prevede che il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti Istituzioni Scolastiche:

  • Istituzioni Scolastiche educative;
  • Istituti scolastici con annesse aziende agrarie;
  • Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.

Pertanto, i presupposti per la concessione della riduzione oraria sono due:

– Istituzione Scolastica educativa o istituti con annessa azienda agraria, o istituzione scolastica ordinaria con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno tre giorni la settimana, al fine di soddisfare particolari esigenze di funzionamento della scuola, per migliorarne l’efficienza e la produttività dei servizi o in presenza di particolari gravosità.

– dipendente che “subisce” un orario di lavoro “aggravato”.

Tale riduzione costituisce quindi una compensazione della particolare gravosità della prestazione lavorativa, dovuta alla presenza di più turni ovvero all’oscillazione dell’orario ordinario in dipendenza dell’estensione dell’utenza o di altre situazioni di particolare gravosità.

La nota n. 73072 del 2006 della Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che la riduzione di orario non può essere prevista per i dipendenti che solo saltuariamente effettuano rientri pomeridiani.

Organizzazione del personale A.T.A. part time.

Il dipendente a tempo parziale può essere organizzato secondo le seguenti articolazioni orarie:

  • prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • servizio solo su alcuni giorni della settimana del mese (tempo parziale verticale);
  • articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate sopra (tempo parziale misto).

Tipologie di orario e turni di lavoro dei collaboratori scolastici. FOCUS

, 2022-10-22 10:00:00, L’orario ordinario di lavoro del personale ATA è regolamentato dall’art. 51 del CCNL/2007. Esso è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
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