Percorsi abilitanti docenti, quali crediti già posseduti possono essere riconosciuti? [ALLEGATO B DPCM 4 agosto 2023]

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È stato pubblicato nella G.U. del 25 settembre il DPCM 4 agosto 2023, recante “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Il decreto definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie, e determina anche i contenuti dell’offerta formativa, i costi, le modalità di svolgimento della prova finale per conseguire l’abilitazione per le relative classi di concorso.

Tra gli allegati, segnaliamo l’Allegato B, riguardante linee guida per il riconoscimento dei crediti,

Riconoscimento dei crediti

I percorsi di formazione abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 prevedono il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici.

Condizione essenziale è la coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (di cui all’allegato A). Oltre a questa, devono essere rispettati i seguenti principi e criteri:

  • è possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’allegato A. L’individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti;
  • in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
  • il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto;
  • il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015;
  • nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale;
  • il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.

ALLEGATI A E B

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