Ai sensi dell’art. art.30, comma 5, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio d’istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione dall’ufficio”.
L’articolo Passaggio di consegne tra DSGA, focus su: rifiuto, decesso, clausola di riserva. Con modello da scaricare sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.
Ai sensi dell’art. art.30, comma 5, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio d’istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione dall’ufficio”.
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