Organico docenti 2023/24, cattedra con più sedi di una stessa scuola. A chi tocca spostarsi tra una lezione e laltra

Con la legge n. 107/2015, com’è noto, l’organico delle istituzioni scolastiche, anche con più sedi e in comuni diversi, è divenuto unico. Come viene definito? Come si formano le cattedre?

Disposizioni

Con la nota n. 26952 del 12 aprile 2023, il Ministero ha fornito le istruzioni operative relative alla definizione dell’organico del personale docente a.s. 2023/24. Nella nota si evidenzia che sono adottati due decreti del MIM, di concerto con il MEF, per dare attuazione alle misure previste dalla legge n. 234/2021: un decreto disciplina l’insegnamento dell’Ed. motoria alla primaria, determina il numero massimo di posti da destinare alle classi costituite in deroga al DPR n. 81/09 e definisce i contingenti dei posti comuni e di potenziamento (Tabella A), dei posti di sostegno (Tabella B) e dei posti per l’adeguamento alle situazioni di fatto (Tabella C), ripartendoli tra i diversi ordini e gradi di istruzione (Tabelle A1, B1 e C1); un secondo decreto definisce gli indicatori di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica, nonché le relative soglie di riferimento per l’individuazione delle scuole ove gli USR possono autorizzare la deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al del DPR n. 81/09 ( ferma restando la quota massima dell’organico).

Nella succitata nota, inoltre, si evidenzia che l’organico dell’autonomia del personale docente a.s. 2023/24 resta immutato rispetto all’anno scolastico precedente, eccetto l’aumento di 9.000 posti della dotazione organica di sostegno. Tali posti, sommati agli 11.000 del 2022/23 e ai 5.000 del 2020/21, portano a compimento l’incremento di 25.000 posti previsto dalla n. 178/2020 nel triennio 2021/24.

Organico dell’autonomia

Così leggiamo nell’articolo 1, comma 5, della legge 107/2015:

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione
scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto
ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Dunque, per ciascuna istituzione scolastica, istituto comprensivo ovvero per tutti gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado, è istituito un unico organico dell’autonomia, comprendente anche i docenti assegnati a plessi diversi ed anche in comuni diversi della stessa scuola.

Organici secondaria

In seguito all’introduzione del suddetto organico dell’autonomia, ossia di una sola sede di organico per le scuole anche con più plessi e in comuni diversi, le cattedre si costituiscono considerando tutti i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell’intera autonomia, compresi quelli reperibili nei plessi associati, anche se collocati in diverso comune.

Esempio 1: istituto comprensivo con un plesso in un comune Y diverso da quello X sede di organico; è possibile formare una cattedra, ad esempio per la CdC A-22, sommando ore presenti nel plesso del comune Y e ore presenti nella sede centrale (di organico) del comune X.

Esempio 2: istituto di istruzione secondaria superiore con più indirizzi, ubicati anche in comuni diversi; è possibile formare una cattedra, ad esempio per la CdC A-12, sommando ore presenti nei diversi indirizzi, anche in comuni diversi.

Assegnazione docenti ai plessi in comuni diversi

In caso di cattedre costituite con ore presenti in plessi di comuni diversi della medesima autonomia scolastica, l’assegnazione dei docenti ai predetti plessi avviene sulla base di quanto previsto nel CCNI sulla mobilità, come leggiamo nella succitata nota del 12 aprile 2023:

[…] Il personale è poi assegnato alle diverse sedi secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità e può in ogni caso rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, laddove nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede. 

Ecco cosa prevede l’articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità 2022/25:

In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: ‘al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti
secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia,
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa’, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23,
2023/24, 2024/25, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.

Il dirigente scolastico, dunque, tenendo conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto per l’assegnazione dei docenti alle classi e delle proposte del collegio dei docenti, procede ad assegnare i docenti ai plessi ubicati in comuni diversi da quello sede di organico:

  • salvaguardando la continuità didattica;
  • secondo il criterio del maggior punteggio nella graduatoria di Istituto;
  • secondo le modalità e i criteri stabiliti in contrattazione di Istituto;
  • salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13/1 del CCNI 2022/25 (per cui ad esempio, non si può assegnare un docente in un comune diverso da quello di assistenza, se la sede di organico coincide con il predetto comune).

Considerato quanto detto sopra, in linea generale, è evidente che saranno assegnati ad un comune diverso da quello sede di organico i docenti: che non hanno continuità didattica nelle classi presenti nella sede di organico; con minor punteggio nella graduatoria interna di istituto; che non usufruiscono di precedenza nel comune sede di organico. A ciò, naturalmente, si aggiungono i criteri definiti in contrattazione di Istituto.

A quanto detto, aggiungiamo le indicazioni fornite dalla succitata nota del 12 aprile 2023 e sopra riportate, ossia che il personale docente interessato può rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, laddove nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede.

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