Organici ATA 2022/25. Posti DSGA: in organico di diritto, abbinamento scuole sottodimensionate e incarichi

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Il Ministero dell’Istruzione, con la circolare n. 16.691/2022, ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale recante le dotazioni organiche del personale ATA 2022/25. Posti di DGSA: organico di diritto e di fatto.

Circolare MI

Consistenza

L’organico di diritto a.s. 2022/25 dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) ammonta a 7985 unità. Rispetto all’a.s. 2021/22, il predetto organico ha subito un decremento pari a 31 unità. Di seguito la tabella con la ripartizione regionale:

Contingente DSGA: criteri definizione

La normativa di riferimento per la costituzione dei posti dei Direttori dei servizi generali e amministrativi, come leggiamo nella circolare del MI, è la seguente:

  • DL n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011;
  • legge n. 183/2011;
  • DL 104/2013, convertito in legge n. 128/2013.

La predetta normativa dispone che i criteri per la definizione del contingente organico dei DSGA (oltre che dei dirigenti scolastici) e la sua ripartizione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata.

Considerato che manca ancora il suddetto accordo in Conferenza unificata, il contingento organico dei DSGA è definito, anche per l’a.s. 2022/23, con decreto interministeriale (MI-MEF), previo parere della medesima Conferenza.

Posti in organico di diritto

I posti di DSGA (oltre che di DS), secondo la sopra riportata normativa, vengono costituiti, in organico di diritto, nelle istituzioni scolastiche autonome con:

  1. almeno 600 alunni;
  2. almeno 400 nelle scuole ubicate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

I parametri succitati, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, sono stati abbassati dall’articolo 1, comma 978, della legge n. 178/2020, modificato dall’ art. 1, comma 343, della legge n. 234/2021, secondo cui i posti di DSGA (come anche dei DS) vengono costituiti in organico diritto nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno 500 alunni, che scendono a 300 nelle scuole di cui al punto 2 sopra riportato (scuole ubicate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).

Posti in organico di fatto

Le disposizioni normative sopra richiamate (vedi paragrafo “Contingente DSGA: criteri definizione”), come modificate dalle leggi n. n. 178/2020 e n. 234/2021 , dispongono che, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, alle scuole con meno di 500 alunni (300 nelle scuole ubicate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) il posto di DSGA non possa essere assegnato in organico di diritto, bensì in organico di fatto.

Il posto di DSGA, leggiamo sempre nella circolare n. 16691/2022, nelle predette istituzioni scolastiche non può essere conseguentemente assegnato in via esclusiva, bensì in comune con altra istituzione scolastica, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate.

Al fine suddetto si procede all’abbinamento tra due scuole sottodimensionate. Tale operazione, si sottolinea nella circolare, non si configura quale forma di dimensionamento, ma è finalizzata esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell’istituzione scolastica.

Oltre all’abbinamento, è possibile procedere al conferimento di specifico incarico a DSGA titolare in altra scuola normo dimensionata (quindi con almeno 500/300 alunni) della provincia. In tal caso, il DSGA incaricato svolgerà il proprio compito nella scuola di titolarità e in quella affidatagli tramite incarico.

Operazioni USR

Sia l’abbinamento tra scuole sottodimensionate che l’affidamento di incarico a DSGA titolare in scuola norma-dimensionata sono gestite dagli USR, come detto sopra, nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, secondo i criteri e le modalità di seguito indicate:

1.  in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, gli USR:

  • formulano i piani di abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate, individuando tra le due scuole oggetto di abbinamento quella in cui istituire il posto di DSGA;
  • individuano le istituzioni scolastiche sottodimensionate, non oggetto di abbinamento, da affidare a DSGA già titolari in scuola normo-dimensionata;
  • nell’ambito delle due suddette operazioni (abbinamento e affidamento incarico), seguono i criteri della viciniorietà, del numero degli alunni e delle sedi delle istituzioni scolastiche, nonché della complessità organizzativa.

2. gli USR, nell’ambito della loro autonomia, definiscono poi il numero di posti da istituire, in situazione di fatto, per attivare gli abbinamenti e affidano le scuole sottodimensionate a DSGA di ruolo.

Nella circolare del MI si evidenzia che gli USR procedono a scegliere tra abbinamento o affidamento di incarico, sulla base di criteri che contemperino la primaria esigenza di evitare indebito aggravio di spesa e l’obiettivo di garantire le necessarie condizioni di funzionalità delle istituzioni scolastiche.

Organici ATA 2022/25, la CIRCOLARE ministeriale con le indicazioni sulla ripartizione regionale

Organici ATA: in totale 204.527 posti per il 2022/23. TABELLE Ministero ripartizione per ogni regione [PDF]

TABELLE ORGANICI ATA 

Schema decreto

, 2022-05-14 07:14:00, Il Ministero dell’Istruzione, con la circolare n. 16.691/2022, ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale recante le dotazioni organiche del personale ATA 2022/25. Posti di DGSA: organico di diritto e di fatto.
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