Nuovo reclutamento, 24 CFU: servono ancora per l’abilitazione e il concorso. Sino a quando?

La riforma del reclutamento, approvata dal Parlamento, ha fatto salvi i 24 CFU/CFA richiesti precedentemente, insieme al titolo di studio, per l’accesso alle procedure concorsuali. Sino a quando si possono conseguire e sfruttare i predetti CFU/CFA e a quali aspiranti interessano.

Nuovo sistema

Le disposizioni dettate dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, modificano il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado delineato dal D.lgs. 59/2017.

Il nuovo sistema si articola in:

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
  • un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva

Abilitazione

Con il sistema delineato dal DL n. 36/2022, i docenti, che ne sono sprovvisti, conseguono l’abilitazione tramite il succitato percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, previo superamento del medesimo e della prevista prova finale, che si articola in una prova scritta (consistente in un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso) e una lezione simulata. 

L’offerta formativa del suddetto percorso di formazione e abilitazione corrisponde a 60  CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, e comprende attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA.

L’abilitazione, conseguita tramite il citato percorso, è uno dei requisiti per la partecipazione al concorso (per posti comuni, compresi gli ITP) di cui al punto 2 sopra riportato, insieme al possesso del previsto titolo di studio d’accesso alla classe di concorso.

24 CFU

I 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi del D.lgs. 59/2017, costituivano uno dei requisiti d’accesso alle procedure concorsuali (ed hanno costituito requisito d’accesso alle GPS, ai sensi dell’ordinanza n. 112/2022, che ha disciplinato l’aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio 2022/24).

Le nuove disposizioni dettate dal DL 36/2022, come detto all’inizio, hanno fatto salvi i 24 CFU:

  • sia nell’ambito del percorso di formazione e abilitazione;
  • sia per la partecipazione alla prevista fase assunzionale transitoria.

24 CFU/CFA e percorso di formazione iniziale e abilitazione

Nell’articolo 2-bis/4 del novellato D.lgs. 59/2017, introdotto dall’articolo 44 del DL 36/2022, leggiamo quanto segue:

Ai fini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

L’articolo 2, comma 1, lettera a), citato nella sopra riportata disposizione, riguarda il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale (il predetto comma 1 indica gli step del nuovo sistema di reclutamento: percorso abilitante di formazione iniziale; concorso; anno di prova).

Pertanto, i 24 CFU/CFA saranno riconosciuti nell’ambito del percorso, fermo restando che gli aspiranti conseguano almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Tale riconoscimento sembra è “strutturale”, nel senso che chi li ha conseguiti li avrà riconosciuti, senza limiti temporali riguardanti l’acquisizione, considerato che nella disposizione non è indicato nulla a riguardo, ma si parla solo di riconoscimento (mentre per la fase transitoria e quindi per la partecipazione al concorso sino al 24/12/2024, potranno essere conseguiti entro il 31 ottobre 2022).

Le modalità di riconoscimento dovrebbero essere delineate nel DPCM, da emanare entro il 31 luglio 2022 e che definirà l’intera strutturazione e i contenuti riguardanti il summenzionato percorso.

 24 CFU/CFA e fase transitoria

L’articolo 18-bis del novellato D.lgs. 59/2017, introdotto dall’articolo 44 del DL 36/2022, detta disposizioni in merito alla fase transitoria, prevedendo che, sino al 31 dicembre 2024, possano partecipare al concorso (per posti comuni, compresi gli ITP) i docenti in possesso di almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto (e fermo restando il possesso del previsto titolo di studio d’accesso).

Lo stesso articolo prevede che, sino alla data suddetta del 31/12/2024, possono partecipare al concorso i docenti in possesso dei 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (e fermo restando il possesso del previsto titolo di studio d’accesso), a condizione che gli stessi (24 CFU/CFA) siano conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto, i 24 CFU/CFA:

  1. servono agli aspiranti che parteciperanno al percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale (di cui al punto 2 sotto riportato) e alla fase transitoria (di cui al punto 3 sotto riportato);
  2. sono riconosciuti nell’ambito del succitato percorso, ai fini del raggiungimento dei 60 CFU/CFA, costituenti il medesimo (percorso);
  3. se conseguiti entro il 31 ottobre 2022, permettono l’accesso al concorso previsto durante la fase transitoria (sino al 31 dicembre 2024).

Riforma reclutamento docenti, è legge: testo [SCARICA PDF] pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tutte le novità [VIDEO]

, 2022-07-02 09:17:00, La riforma del reclutamento, approvata dal Parlamento, ha fatto salvi i 24 CFU/CFA richiesti precedentemente, insieme al titolo di studio, per l’accesso alle procedure concorsuali. Sino a quando si possono conseguire e sfruttare i predetti CFU/CFA e a quali aspiranti interessano.
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