Nuovo PEI, cosa succede adesso? Miceli: “Le scuole dovrebbero usare il nuovo modello ma il Ministero potrebbe decidere di rinviare tutto al prossimo anno” [INTERVISTA]

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Nuovo capitolo riguardante il nuovo PEI: il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 26 Aprile precisa che il decreto interministeriale numero 182 del 2020 non è idoneo a ledere interessi concreti e che l’impugnabilità dei contenuti del Decreto dovrà avvenire nel “concreto provvedere, nei singoli casi particolari, in attuazione o sulla base ed entro i limiti di norme antecedentemente poste.”

Come sappiamo, il tribunale amministrativo del Lazio con sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021 ha bocciato il decreto Interministeriale (Istruzione ed Economia) numero 182 del 2020 recante l’adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.

Il Tar aveva motivato in questo modo:

  1. sono state dettate norme generali innovative in materia di inclusione utilizzando lo strumento del Decreto anziché, come sarebbe dovuto avvenire, un regolamento, in osservanza delle norme procedimentali per la emanazione dei regolamenti;
  2. è stata prevista una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria;
  3. è stato previsto l’esonero di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.

A stretto giro il Ministero aveva emanato una nota con la quale dava indicazioni operative sugli adempimento alla luce della sentenza.

La sentenza del Consiglio di Stato del 26 aprile prosegue dunque il percorso tortuoso del nuovo PEI. Ma quali scenari si prefigurano?

Ne abbiamo parlato con Walter Miceli, avvocato specializzato in diritto scolastico.

Prima di capire gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, riavvolgiamo il nastro e facciamo luce su quanto accaduto in precedenza

Occorre ricordare che il TAR del Lazio aveva annullato il decreto interministeriale che disciplina i nuovi PEI per ragioni sia formali che sostanziali. Per quanto riguarda gli aspetti formali, il TAR aveva anzitutto ritenuto che il decreto interministeriale n. 182/2020 avesse una natura regolamentare e che, quindi, fossero state violate le norme che disciplinano l’approvazione dei regolamenti. In secondo luogo, il TAR aveva ritenuto che le associazioni delle famiglie degli studenti con disabilità fossero legittimate a proporre il ricorso amministrativo per la tutela di interessi collettivi che si supponevano lesi ancor prima della stesura dei singoli piani individualizzati. Ma il TAR aveva accolto il ricorso anche per tre fondamentali ragioni sostanziali: anzitutto, per la composizione del GLO, con riguardo al ruolo marginale delle famiglie e al divieto di partecipazione di professionisti retribuiti dalle famiglie; in secondo luogo, per la previsione di un possibile esonero dallo studio di una disciplina per gli studenti delle scuole superiori con PEI differenziato; e, infine, per la predeterminazione rigida del range delle ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento” e conseguente esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale.

Dunque, cosa prevede la sentenza del Consiglio di Stato?

Il Consiglio di Stato ha sì accolto l’appello del Ministero annullando la sentenza del TAR, ma solo per gli aspetti formali, ossia perché, secondo il Giudice di secondo grado, il decreto interministeriale n. 182/2020 non aveva natura regolamentare e perché le associazioni non avrebbero potuto proporre ricorso amministrativo prima dell’approvazione dei singoli PEI, e ciò in quanto solo con la stesura dei piani educativi si determinerà la lesione attuale e concreta degli interessi degli alunni con disabilità. I giudici di Palazzo Spada, invece, non si sono pronunciati sulle censure di merito che hanno portato all’annullamento del decreto interministeriale n. 182/2020, lasciando all’iniziativa delle famiglie degli alunni con disabilità la contestazione giudiziaria dei singoli PEI, con conseguente  inevitabile riproposizione, dopo l’approvazione di tali piani educativi, dei medesimi profili di illegittimità che, però, è bene ricordarlo, sono già stati ritenuti fondati dal TAR del Lazio; e mi riferisco alla composizione del GLO,  all’esonero generalizzato degli alunni disabili da alcune attività della classe e, soprattutto, alla determinazione delle ore di sostegno senza alcuna correlazione automatica con la gravità dell’handicap.

Nello specifico le scuole cosa dovranno fare? Quale modello utilizzare alla luce di questa sentenza?

Occorre ricordare che, a seguito della sentenza del TAR Lazio n° 9795/2021, il Ministero dell’Istruzione, con la Nota prot. n° 2044/2021 contenente “Indicazioni operative per la redazione del PEI per l’a.s. 2021-2022”, aveva previsto che, le Istituzioni scolastiche, per l’elaborazione dei PEI, avrebbero dovuto ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20”. Dopo la decisione del Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza del TAR Lazio n° 9795/21 dovrebbe cessare l’efficacia anche della conseguenziale nota ministeriale n° 2044/2021. Ciò significa che le Istituzioni Scolastiche dovrebbero redigere il PEI adottando il modello disciplinato in ogni sua parte dal decreto interministeriale n. 182/2020 e, quindi, per esempio, con la quantificazione delle ore di sostegno in base al “debito di funzionamento” rilevato a fine anno scolastico. Ma non è escluso che il Ministero dell’Istruzione, con la nota di chiarimento attesa nei prossimi giorni, possa invece decidere di rinviare comunque al prossimo anno scolastico la piena operatività dei nuovi modelli di PEI.

Bisogna aspettarsi un nuovo capitolo scritto dai Tribunali?

Non c’è dubbio. La decisione del Consiglio di Stato, in definitiva, ha semplicemente spostato il contenzioso a valle, ossia contro i singoli provvedimenti applicativi del decreto interministeriale n. 182/2020. È infatti evidente che, solo per citare uno degli aspetti più controversi dei nuovi PEI, le famiglie contesteranno la riduzione delle ore di sostegno didattico degli alunni con disabilità grave motivata con la necessità di superare l’automatismo con l’accertamento sanitario. Una motivazione, quest’ultima, già ritenuta inconsistente dal TAR del Lazio in quanto, non essendo state ancora approvate le linee guida del nuovo “profilo di funzionamento”, l’unica base tecnica sulla quale formulare la proposta delle ore di sostegno rimane pur sempre l’accertamento sanitario, con conseguente illegittimità di tutti i PEI che, nella sezione dedicata alla proposta delle risorse didattiche, non terranno conto della connotazione di gravità dell’handicap.

SENTENZA CDS PEI

, 2022-04-29 10:56:00, Nuovo capitolo riguardante il nuovo PEI: il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 26 Aprile precisa che il decreto interministeriale numero 182 del 2020 non è idoneo a ledere interessi concreti e che l’impugnabilità dei contenuti del Decreto dovrà avvenire nel “concreto provvedere, nei singoli casi particolari, in attuazione o sulla base ed entro i limiti di norme antecedentemente poste.”
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