Nuovi percorsi abilitanti secondaria da 60, 36 e 30 CFU: come si svolgeranno. Lezioni, tirocinio e prova finale

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Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria prende avvio dal percorso di formazione universitario abilitante. In cosa consiste, chi vi può accedere e come si supera.

Nuovo sistema

Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è delineato nel D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), e si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, cui accedono gli abilitati (ed anche i docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione);
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Dunque, il percorso universitario e accademico abilitante costituisce il primo dei tre step previsti per diventare docenti di ruolo. Il percorso, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 59/2017, sarà disciplinato dal previsto DPCM, il cui testo è stato già sottoposto al parere del CSPI e di cui attediamo adesso la pubblicazione ufficiale.

[Quello sopra descritto è il sistema cosiddetto ordinario; prevista anche una fase transitoria cui dedicheremo un apposito articolo]

Requisiti d’accesso

Possono accedere ai percorsi universitari e accademici abilitanti gli aspiranti:

  1. in possesso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure del diploma AFAM di II livello oppure di titolo equipollente o equiparato, che dà accesso alla relativa classe di concorso (classi concorso posti comuni);
  2. in possesso di laurea (anche triennale) oppure del diploma AFAM di I livello oppure di titolo equipollente o equiparato, che dà accesso alla relativa classe di concorso (ITP);
  3. iscritti ai corsi di studio per conseguire i titoli di studio d’accesso sopra elencati; si precisa che, per coloro i quali sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso è subordinato al conseguimento di 180 CFU. Nella bozza di DPCM si sottolinea che l’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici abilitanti è fruita in forma aggiuntiva rispetto alle attività formative curricolari, fermi restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei relativi ordinamenti didattici se i margini di flessibilità per le discipline di base e per le discipline affini e integrative dei relativi piani di studio lo consentono. Saranno i Centri, leggiamo sempre nel DPCM, a dare attuazione alla previsione relativa all’accesso ai percorsi abilitanti, da parte di chi deve ancora conseguire il titolo di studio.

Modalità svolgimento

Il DPCM succitato prevede che i percorsi abilitanti si svolgano secondo le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017, in base al quale i predetti percorsi sono:

  • organizzati e impartiti, per le relative classi di concorso, dalle Università ovvero dalle istituzioni AFAM, attraverso Centri individuati dalle medesime, anche in forma aggregata;
  • a frequenza obbligatoria;
  • svolti interamente in presenza ovvero in modalità telematica, escluse le attività di tirocinio e laboratorio, in misura non superiore al 20% del totale.

Riguardo all’ultimo punto, precisiamo che il DL n. 75/2023 (decreto PA BIS), introducendo il comma 6bis all’articolo 18bis del D.lgs. 59/2017, ha innalzato la percentuale relativa all’erogazione del corso in modalità telematica: 

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6 -bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2 -bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all’articolo 2 -bis , comma 4.

Dunque, per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25, i percorsi in esame potranno essere svolti – escluse le attività di tirocinio e laboratorio – in modalità telematica sincrona in misura pari al 50% del totale.

Articolazione percorso

I percorsi universitari e accademici abilitanti si articolano in:

  1. formazione corrispondente a 60 CFU/CFA
  2. prova finale
  3. valutazione finale

1. Formazione

Di seguito le caratteristiche dei percorsi o meglio della formazione corrispondente a 60 CFU/CFA:

  • i percorsi sono strutturati sulla base del “Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi” (allegato A al DPCM);
  • i percorsi si compongono di almeno 60 CFU/CFA individuati dall’allegato 1 al DPCM;
  • per ogni CFU/CFA di tirocinio l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno 12 ore;
  • il tirocinio, con l’affiancamento dei tutor, prevede la compilazione e la discussione dell’E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all’analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio medesimo, da attestarsi nel diario di tirocinio.

Evidenziamo che, come disposto dal D.lgs. 59/2017 e disciplinato nel DPCM, ai fini del conseguimento dei suddetti 60 CFU/CFA, è previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari o accademici precedentemente acquisiti. Nello specifico, è previsto il riconoscimento di:

  • 24 CFU/CFA conseguiti in base al previgente ordinamento, fermo restando che vanno conseguiti almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto [ricordiamo che chi è in possesso dei 24 CFU, conseguiti entro il 31/10/22, può partecipare al concorso previsto per la fase transitoria, che durerà sino al 31/12/2024; tali aspiranti, completeranno poi la formazione conseguendo 36 CFU/CFA, secondo quanto indicato nell’allegato 5 al DPCM];
  • CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, purché siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi di cui all’allegato A al DPCM. Il riconoscimento avviene sulla base delle Linee guida allegate sempre la predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Allegato B).

2. Prova finale

Premettiamo che, per accedere alla prova finale, gli interessati devono aver frequentato le previste attività formative per almeno il 60% del totale.

La prova, che accerta l’acquisizione delle competenze professionali del summenzionato profilo del docente abilitato, consiste in:

  1. una prova scritta;
  2. una lezione simulata.

La prova scritta:

  • consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso di formazione iniziale;
  • accerta le competenze acquisite  nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività laboratoriali, nonché l’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche;
  • per coloro che devono acquisire soltanto 30 CFU (si tratta di chi partecipa al concorso – e lo vince – in virtù di tre anni scolastici di servizio nelle scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti; tale requisito si deve possedere alla data di presentazione delle domande per il concorso), la prova consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, afferenti alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione, fermo restando quanto disposto per lo svolgimento della lezione simulata (che anche i predetti aspiranti devono sostenere).

La lezione simulata:

  • ha una durata massima 45 minuti, fermi restando i tempi aggiuntivi previsti per i soggetti con disabilità (art. 20 della legge 104/92) e con disturbi specifici d’apprendimento (art. 3/4bis del DL 80/2021, convertito in legge n. 113/2021);
  • consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

3. Valutazione finale

La prova finale sopra illustrata è valutata:

– da una commissione costituita da:

  • due professori delle Università o docenti delle Istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente;
  • un componente designato dall‘USR;
  • un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor;

– nella maniera di seguito indicata:

  • alla prova scritta sono attribuibili (da parte della commissione) sino a un massimo di 10 punti;
  • alla lezione simulata sono attribuibili (da parte della commissione) sino a un massimo di 10 punti.

La prova finale è superata conseguendo un punteggio minimo di 7/10 nella prova scritta e di 7/10 nella lezione simulata. Superata la prova, è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

Docenti con tre anni di servizio e percorso abilitante

Come detto sopra, accedono ai nuovi concorsi (oltre agli abilitati tramite il succitato percorso) i docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione.

I docenti in questione,  una volta vinto il concorso, devono conseguire 30 dei 60 CFU del percorso universitario e accademico abilitante, acquisiti i quali  sostengono la prova finale del percorso universitario, secondo le modalità sopra descritte. I contenuti e gli obiettivi dell’offerta formativa per tali aspiranti sono individuati nell’allegato 2 al DPCM.

Evidenziamo che il decreto PA BIS è intervenuto in merito alla prova finale degli aspiranti suddetti, aggiungendo tali periodi all’articolo 13/2 del D.lgs. 59/2017:

Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2 -bis , comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.

Dunque, i docenti in questione, qualora non superino la prova finale del percorso universitario per due volte, vengono cancellati dalla relativa graduatoria. In sostanza non possono essere immessi in ruolo (tali aspiranti, infatti, vinto il concorso, vengono assunti a tempo determinato e, solo dopo il superamento del percorso abilitante, sono immessi in ruolo).

NB: le info sopra riportate si rifanno alla bozza di DPCM, per cui potrebbero essere soggette a modifiche, che comunicheremo prontamente.

Decreto PA BIS

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