Naspi: spetta al pensionato che continua a lavorare e viene licenziato?

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Il pensionato che lavora e viene licenziato può essere considerato un disoccupato e avere diritto alla Naspi?
Il pensionato che decide di ricominciare a lavorare dopo la quiescenza ha diritto alla Naspi in caso di licenziamento? Cerchiamo di capire come funziona l’indennità di disoccupazione e quando spetta al lavoratore che perde involontariamente l’attività che svolge rispondendo ad un nostro lettore che ci chiede:
Buongiorno. Ho avuto accesso alla pensione nel 2019, con l’anticipata ordinaria. Essendo ancora relativamente giovane ho deciso di intraprendere altra attività subordinata dopo il pensionamento, attività che si avvia alla conclusione visto che il mio datore di lavoro mi ha annunciato che a breve sarà costretto a licenziarmi. Potrò, dopo il licenziamento richiedere l’indennità di disoccupazione?
Se chi perde il lavoro ha una pensione diretta ha diritto alla Naspi? Una domanda che è lecito porsi, visto che la normativa prevede che a poter richiedere l’indennità di disoccupazione è chi perde involontariamente il lavoro ed ha almeno 13 settimane di contributi versati nel 4 anni precedenti.
E si potrebbe anche dire che i limiti di reddito imposti dalla normativa sono riferiti ad attività da lavoro subordinato o da lavoro autonomo, mentre nulla viene affermato riguardo a redditi da pensione.
Ma è bene precisare che la Naspi non è compatibile con la pensione diretta. Chi percepisce Naspi e accedere alla pensione, infatti, vede decadere l’indennità di disoccupazione spettante. La Naspi, infatti, non viene riconosciuta a chi ha maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e anche il titolare di assegno ordinario di invalidità, se disoccupato, deve scegliere se percepire l’AOI o l’indennità di disoccupazione.
Di fatto, quindi, un pensionato che, avendo continuato a lavorare viene licenziato, non ha diritto alla Naspi poichè non può vantare lo status di disoccupato poichè è percettore di pensione previdenziale diretta.
E’ bene fare una precisazione, in questa regola generale non rientrano coloro che percepiscono la pensione di reversibilità (pensione indiretta) poichè in quel caso non si tratta di una pensione diretta ma di trattamento che spetta di diritto ai superstiti di un pensionato che viene a mancare.
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