Mobilità docenti, Pittoni (Lega): La partita non è chiusa e il ministero sta facendo la sua parte, ancora un po di pazienza

“Sul vincolo di permanenza dei docenti avevo avvertito che la partita non era chiusa e che il ministero stava facendo la sua parte”.

Così Mario Pittoni, Responsabile Dipartimento Istruzione Lega

“Ringrazio per questo in particolare il ministro Valditara. In attesa del nuovo confronto a livello europeo con la richiesta in primo luogo dell’estensione della fase transitoria (così da affrontare con numeri adeguati il problema del precariato storico) oltre alla revisione della posizione di Bruxelles sul vincolo – le cui criticità sono al centro dell’approfondimento che segue, elaborato per l’occasione – è in via di definizione un primo intervento che va nella direzione attesa dagli interessati. Ancora un attimo di pazienza”.

Le principali criticità del vincolo

L’art. 13, co. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nel testo da ultimo modificato dall’art. 44, co. 1, lett. h) del d.l. 30 aprile 2022 n. 36 (conv. con L. 29 giugno 2022 n. 79) e l’art. 399, co. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, nel testo modificato dall’art. 36, co. 2 bis del d.l. 21 marzo 2022 n. 21 (conv. con L. 20 maggio 2022 n. 51) prescrivono il vincolo di permanenza triennale sull’istituzione scolastica assegnata. Ma i docente (nel mirino attualmente sono neoassunti e neotrasferiti), esasperati dalle crescenti difficoltà economiche oltre che familiari, non ci stanno più.

Il vincolo di permanenza è un istituto che, sebbene previsto dalla disciplina ordinamentale (da ultimo anche con carattere di cogenza), ha comunque sempre trovato modalità d’applicazione ragionevoli e ponderate in sede di contrattazione collettiva integrativa, dovendo entrare nel confronto con le parti sociali anche i necessari bilanciamenti tra interesse pubblico ed esigenze dei lavoratori.

Al riguardo, pertanto, occorre valutare innanzi tutto se le ragioni organizzative dell’Amministrazione scolastica siano effettivamente ostative al riconoscimento della movimentazione dei docenti, neoassunti e non, ossia se il mutamento della sede di nomina comporti seri, concreti ed oggettivi pregiudizi all’erogazione del servizio scolastico.

In via preliminare, vale osservare che tale istituto non è affatto finalizzato a garantire la continuità didattica, e quindi a preservare il rapporto discente/alunno, siccome lo stesso art. 13, co. 5 del D.Lgs. n. 59/2017 stabilisce testualmente che «il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe d concorso per le quali abbia titolo».

In tal senso, quindi, il vincolo appare più propriamente inteso a rispondere alle esigenze di certezza e stabilità nella programmazione degli organici e, rispetto a tale finalità, ne vanno verificate le modalità di attuazione onde trovare soluzioni compatibili con le istanze dei lavoratori.

Per cui l’accesso dei docenti oggi vincolati alle operazioni di mobilità non è suscettibile di determinare alcun pregiudizio organizzativo all’Amministrazione scolastica, siccome le disposizioni pattizie riservano comunque quote di organico alle movimentazioni del personale docente, sicché eventuali flussi in ingresso o in uscita a livello territoriale (comunale, provinciale) o professionale (mutamenti di cattedra) sono in ogni caso previsti e conseguentemente gestiti ordinariamente dagli Uffici scolastici.

Né i suddetti flussi possono determinare un impoverimento nella qualificazione delle risorse lavorative, dal momento che, come evidente, i docenti soggetti al vincolo, vantano tendenzialmente minori punteggi (per titoli di servizio e culturali) rispetto ai colleghi di ruolo, dunque minori chances di vedere accolta la domanda.

Allo stesso modo, occorre evidenziare che l’apertura alla movimentazione non appare idonea neanche ad aggravare le già croniche difficoltà nella copertura degli organici del Nord Italia, in quanto tale fenomeno scaturisce essenzialmente dal mancato adeguamento dei contingenti annuali di nomina all’effettivo fabbisogno, come dimostra la mole di incarichi di supplenza conferiti.

In tal senso, soltanto l’incremento delle facoltà assunzionali può rispondere agli obiettivi di potenziamento del servizio scolastico.

Del resto, a riprova dell’assenza di qualsiasi impatto della mobilità su tali esigenze, vi è anche la circostanza che finora la previsione del vincolo è sempre stata oggetto di deroga in sede di contrattazione collettiva.

, , https://www.orizzontescuola.it/feed/,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Exit mobile version