Mobilità docenti 2023, si può chiedere sia trasferimento che passaggio di ruolo. Cosa prevale, come si assegna titolarità

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Come si articola la mobilità? Quali movimenti hanno la priorità? Come avviene l’assegnazione della scuola, in base alla preferenze espresse?

Domande mobilità

L’OM n.  36/2023,  che disciplina la mobilità a.s. 2023/24 e le modalità applicative dell’Ipotesi di CCNI 2023/25, ha indicato, tra le altre cose, la tempistica relativa alla presentazione delle domande di trasferimento e passaggio di ruolo: dal 6 al 21 marzo 2023.

Le domande vanno inviate all’USR/USP competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione, tramite Istanze Online.

Fasi mobilità

Le operazioni di mobilità, ossia i trasferimenti e i passaggi ruolo/cattedra, si articolano in tre distinte fasi:

  • I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
  • II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  • III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

All’interno di ciascuna fase, i movimenti si svolgono secondo l’ordine indicato nell’Allegato 1 al CCNI 2022/25 “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”, nel rispetto delle precedenze di cui all’articolo 13/1 del predetto contratto. Riguardo a tale ultimo punto, ricordiamo che le precedenze si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la precedenza prevista per il personale non vedente ed emodializzato (art. 13/1, punto I), che vale anche per la mobilità professionale.

Movimenti: quali sono e quali prevalgono

Quali si possono chiedere

I movimenti richiedibili sono:

  1. trasferimento all’interno del comune di titolarità (I fase);
  2. trasferimento nella provincia di titolarità (II fase). Ricordiamo che in tale II fase rientrano i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune, anche nello stesso comune;
  3. passaggi di ruolo e di cattedra provinciali e interprovinciali – trasferimenti interprovinciali (III fase).

Se si è in possesso dei previsti requisiti, è possibile chiedere sia il trasferimento che il passaggio di ruolo/cattedra. In tal caso, si presenta una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti (nel caso di passaggio per la scuola secondaria, infatti, è possibile chiedere il passaggio per più classi di concorso), fermo restando che il passaggio può essere chiesto per un solo ruolo (o per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria o per la secondaria di primo grado ovvero per la secondaria di secondo grado). Quindi, nel caso in cui si chieda il passaggio di ruolo per la scuola dell’infanzia e primaria ovvero per una sola classe di concorso della secondaria, si presenta una sola domanda per il passaggio richiesto; qualora, invece, si chieda il passaggio di ruolo per la secondaria e per più classi di concorso, si presentano tante domande quante sono le classi di concorso richieste.

Quali movimenti prevalgono 

Nel caso in cui si chieda:

  • sia trasferimento che passaggio di ruolo, quest’ultimo prevale sul trasferimento chiesto ovvero ottenuto;
  • sia trasferimento sia passaggio di ruolo sia passaggio di cattedra, il passaggio di ruolo ottenuto annulla la richiesta di trasferimento e passaggio di cattedra ovvero il trasferimento o il passaggio di cattedra ottenuto;
  • sia trasferimento che passaggio di cattedra, il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione, prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

Assegnazione titolarità

Nel caso in cui al docente interessato, sulla base del punteggio e delle eventuali precedente possedute, spetti il movimento richiesto (trasferimento o passaggio), la titolarità su scuola sarà assegnata nelle modalità di seguito descritte, che sono differenti a seconda della preferenza espressa e in riferimento alla quale si è soddisfatti.

Preferenza puntuale (scuola)

Qualora l’interessato sia soddisfatto, secondo l’ordine indicato, in una delle preferenze puntuali (scuole) espresse, lo stesso acquisirà la titolarità nella scuola indicata e che gli è stata assegnata.

Preferenze sintetiche (distretto, comune, provincia)

Qualora, invece, l’interessato sia soddisfatto nel movimento mediante una preferenza sintetica comune, distretto o provincia, allo stesso sarà assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile, all’interno della preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino ufficiale delle scuole statali.

La prima scuola disponibile non sarà assegnata, qualora la stessa, in presenza di altre disponibilità nella preferenza sintetica, sia stata chiesta con preferenza puntuale o più circoscritta a livello territoriale da un altro docente, anche con punteggio inferiore. Qualora nella preferenza sintetica sia presente una sola scuola disponibile, invece, la stessa sarà assegnata al docente con maggior punteggio, sebbene abbia espresso una preferenza sintetica. Dunque, solo nel caso in cui vi siano più disponibilità nella medesima preferenza sintetica, il docente con minor punteggio può essere soddisfatto nella preferenza puntuale richiesta.

Conseguenze

Sottolineiamo che, nel caso in cui il docente ottenga:

  • il trasferimento/passaggio provinciale su una delle preferenze puntuali (scuole) indicate, lo stesso sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata;
  • il trasferimento/passaggio provinciale su una delle preferenze sintetiche (comune, distretto) indicate, lo stesso non sarà sottoposto al vincolo triennale suddetto;
  •  il trasferimento/passaggio interprovinciale sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata, a prescindere dalla preferenza relativamente alla quale sia stato soddisfatto.

Mobilità docenti e ATA 2023, ecco Ordinanza Ministero (scarica PDF). Date domanda, vincoli, passaggi di ruolo, sostegno

La consulenza

È possibile scrivere a [email protected] Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità

È possibile seguire i Question Time in cui i sindacalisti rispondono alle domande dei lettori

Mobilità docenti e Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO]

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