Mobilità 2023, il 24 maggio non potranno essere assegnati i posti occupati dai docenti assunti da GPS e da concorso straordinario bis

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I docenti assunti da concorso straordinario bis e da GPS 2021/22 occupano posti vacanti e disponibili su cui poi saranno assunti a tempo indeterminato. Tali posti non sono disponibili per la mobilità, il cui esito è atteso per il 24 maggio.

Prima di rispondere ad un quesito posto in redazione da una nostra lettrice, ricordiamo cosa prevede il CCNI 2022/25 sui posti non disponibili per la mobilità 2023/24, nonché l’articolazione delle procedure di assunzione da concorso straordinario bis e da GPS prima fascia a.s. 2021/22.

Posti non disponibili per la mobilità 2023/24

Nel CCNI 2022/25 è disposto che non sono disponibili per le operazioni di mobilità del personale docente:

  • i posti/cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di provenienza e assegnato sui predetti posti prima delle operazioni di mobilità (come suddetto);
  • per l’a.s. 2023/24, a livello di singola scuola o a livello provinciale, in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto da GPS prima fascia a.s. 2021/22, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2021/22 o avendolo differito, lo sta ripetendo nel 2022/23;
  • per l’a.s. 2023/24, a livello di singola scuola o a livello provinciale, in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno dove è in servizio nel 2022/23 il personale docente assunto da GPS prima fascia sostegno a.s. 2022/23;
  • per l’a.s. 2023/24, a livello di singola scuola o a livello provinciale, in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate ai docenti assunti da concorso straordinario bis nel 2022/23;
  • per l’a.s. 2023/24, a livello provinciale, le cattedre destinate ma non conferite nel 2022/23 ai docenti da assumersi da concorso straordinario bis.

Procedura straordinarie assunzione

Concorso straordinario – bis

Il concorso straordinario-bis, com’è noto, è stato previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, al fine di coprire i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22. La procedura straordinaria, di cui fa parte il predetto concorso, si articola nelle fasi di seguito indicate:

  • concorso;
  • nomina (nell’a.s. 2022/23) a tempo determinato (al 31/08) dei vincitori ;
  • svolgimento nell’a.s. 2022/23, da parte dei docenti assunti a tempo determinato, di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e dell’anno di prova;
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. 

Assunzioni GPS 2021/22

La procedura di assunzione straordinaria da GPS prima fascia sostegno e posto comune 2021/22, prevista dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, si articola nel modo di seguito indicato:

  • assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2021/22;
  • svolgimento, nel corso dell’a.s. 2021/22, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
  • prova disciplinare (consistente in un colloquio di idoneità), a seguito della positiva valutazione del predetto percorso, innanzi a una commissione esterna alla scuola in cui si svolge il medesimo percorso;
  • assunzione in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio (nell’a.s. 2021/22) e conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica in cui è prestato il servizio a tempo determinato e si svolge il percorso annuale di formazione iniziale e prova (ancora da effettuarsi).

Assunzione nella scuola di servizio a tempo determinato

Come sopra riportato, sia l’una che l’altra procedura prevedono l’assunzione in ruolo nella medesima scuola in cui è stato svolto il servizio a tempo determinato e l’anno di prova (la differenza riguarda la decorrenza giuridica dell’assunzione a tempo indeterminato), come leggiamo nell’articolo 3/7 del DM n. 108/2022 (disciplinante il concorso straordinario-bis) e nell’articolo 6/3 del DM n. 242/2021 (disciplinante le assunzioni da GPS prima fascia a.s. 2021/22):

  • art. 3/7 del DM 108/2022: A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione e di prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.
  • art. 6/3 DM 242/2021: In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Quesito

Questo il quesito citato all’inizio:

Ho fatto domanda di trasferimento in una scuola dove della materia (A028) che io insegno sono in servizio in questo anno scolastico 4 docenti di cui 1 andrà in pensione a settembre , 1 è neo immessa da GPS e 1 neo immessa con straordinario bis (ha 12 ore nella scuola e 6 in un’altra). La scuola ha subito una contrazione di organico per cui i docenti realmente in servizio il prossimo anno scolastico saranno 3 con un avanzo di 6 ore. La mia domanda è questa. Il posto del pensionamento andrà alla mobilità oppure verrà riservato per una delle due neo immesse in ruolo? Nessuno ad oggi mi ha saputo rispondere. Perché se non ho capito male le due colleghe neo immesse non sono neppure a tempo indeterminato, ma i loro posti sono riservati.

Premettiamo che, sebbene la lettrice non lo specifichi, la collega assunta da GPS prima fascia sulla A-28 non può essere stata individuata nell’a.s. 2022/23 ma nell’a.s. 2021/22, in quanto la procedura straordinaria da GPS prima fascia a.s.  2022/23 ha riguardato i soli posti di sostegno. Pertanto, la stessa collega, definita neo immessa nel quesito, probabilmente ha rinviato lo scorso anno scolastico l’anno di prova. Detto ciò, dal quesito si evince che nella scuola richiesta dalla lettrice sono rimasti tre “docenti A-28” (considerata che una è andata in pensione) per tre posti interi: una già di ruolo; due assunte a tempo determinato. Queste ultime due colleghe, assunte una da concorso straordinario bis e una da GPS prima fascia, il prossimo anno, saranno assunte a tempo indeterminato nella stessa scuola in cui stanno svolgendo servizio a tempo determinato, secondo la normativa sopra riportata. Pertanto, se la situazione è quella descritta nel quesito, nella scuola di cui parla la lettrice, per l’a.s. 2023/24 non ci saranno disponibilità e il posto lasciato libero dal pensionamento sarà destinato ad una delle colleghe neoassunte. La norma, come detto, è chiara: gli aspiranti in questione vengono assunti nella scuola in cui hanno svolto il servizio a tempo determinato, salvo che in caso di contrazione di organico. Contrazione che nella scuola in questione vi è stata, ma è stata riassorbita grazie al pensionamento.

Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando in questi giorni i posti che saranno invece disponibili per la mobilità

Mobilità docenti, ecco le cattedre a disposizione nelle province per trasferimenti e posti accantonati [IN AGGIORNAMENTO]

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