Lezioni ridotte causa Covid Nessun recupero del servizio

Lezioni ridotte causa Covid Nessun recupero del servizio

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La prestazione è modificata per cause di forza maggiore

di lettera firmata Antimo Di Geronimo Pierluigi Labonia Rossano (Cs) Antimo Di Geronimo lettera firmata

Insegno in un liceo e il dirigente della nostra scuola ci ha anticipato che, alla ripresa delle attività in presenza, le ore di lezione saranno ridotte a 50 minuti e che dovremo recuperare i minuti non prestati.

Il recupero delle frazioni di ore di insegnamento non prestate a causa della riduzione della durata delle ore di lezione da 50 a 60 minuti, che dovrebbe essere adottata dall’amministrazione per esigenze di contenimento delle occasioni di contagio da Covid-19, non è dovuto. L’impossibilità di adempiere in capo ai docenti rientra, infatti, nel novero delle cause di forza maggiore (si vedano gli articoli 1256 e seguenti del codice civile) che liberano il prestatore di lavoro da qualsivoglia obbligo di recupero. Tale disciplina è stata costantemente applicata dal ministero dell’istruzione con diverse circolari (per es. n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 recepite anche dalla contrattazione collettiva) in riferimento a situazioni molto meno gravi di quella ascrivibile all’emergenza sanitaria in corso e risulta informata al costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (si veda, tra le tante, la sentenza della Corte di cassazione 8974/2008). Quanto alla nozione di cause di forza maggiore, può essere utile citare testualmente un brano della nota 4884, emanata il 30.3.2010 dall’ ufficio scolastico regionale per la Lombardia che così dispone: «Il codice civile utilizza, come noto, tale concetto per definire eventi straordinari, imprevisti e imprevedibili (es.: calamità naturali) che, intervenendo nel rapporto obbligatorio, determinano la impossibilità di eseguire la prestazione dovuta, giustificando così l’esonero da responsabilità del debitore (nel caso, il lavoratore) per inesatto o incompleto adempimento». Un diverso avviso da parte dell’amministrazione centrale, peraltro, potrebbe risultare in conflitto anche con la clausola d’uso di cui all’articolo 1340 del codice civile e avrebbe come effetto l’aggravamento dell’onerosità della prestazione, anch’essa in contrasto con la inderogabilità in peius dei contratti collettivi.

Soppressione di orario di classe atipica

Nel liceo scientifico (indirizzo tradizionale) dove insegno sono in organico docenti di matematica (A26) e docenti di matematica e fisica (A27) con l’atipicità A26/A27 per la disciplina matematica. Il prossimo anno un docente di matematica(A26) va in pensione. Dalle tabelle del piano di studi del liceo scientifico tradizionale per matematica la classe di concorso A26 è ad esaurimento nel secondo biennio e quinto anno, mentre la A27 non ha alcun vincolo. Il prossimo anno, col pensionamento la cattedra della A26 automaticamente sparisce e si forma una cattedra nuova in più della A27? Oppure rimane una cattedra vuota di A26?

La funzione dell’atipicità delle classi di concorso è quella di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza di situazioni di soprannumerarietà. Tale prassi è regolata dal decreto dipartimentale 635 del 8 luglio 2016 che reca le tabelle di confluenza e la priorità nell’assegnazione è stata ribadita dal ministero dell’istruzione anche con la nota 422 del 18 marzo 2019, avuto riguardo anche alla salvaguardia della continuità didattica. Tanto premesso, il dirigente scolastico, all’atto dell’attribuzione delle ore sviluppate dall’organico, dovrebbe avere cura, in ogni caso, della previa salvaguardia della titolarità dei docenti, con particolare riferimento ai docenti attualmente titolari su classi di concorso atipiche. Pertanto, in via prioritaria, dovrebbe assegnare le ore in modo tale da impedire contrazioni delle ore attualmente assegnate ai docenti secondo il criterio della atipicità. Una volta effettuato tale adempimento, le ore residue dovranno essere trattate secondo il criterio della tipicità.

Malattia, festivi, vacanze e periodo di comporto

Sono un docente affetto da una patologia che mi costringe a frequenti assenze a causa delle cure di cui necessito. Vorrei sapere se, ai fini del periodo di comporto, valgono anche i giorni festivi e i periodi di sospensione delle lezioni.

Nel periodo di comporto, ovvero nel periodo di assenza per malattia decorso il quale scatta il licenziamento, rientrano anche i giorni festivi e i periodi di sospensione delle lezioni. A meno, che prima dei giorni festivi o dei periodi di sospensione delle lezioni, il lavoratore non rientri in servizio anche solo per il tramite di una formale manifestazione di volontà di riprendere il servizio qualora non sia comunque prevista la prestazione nel giorno di rientro. La Suprema corte, infatti, è costante nel ritenere che, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, devono essere inclusi, oltre ai giorni festivi, anche quelli di fatto non lavorati, che cadano durante il periodo di malattia indicato dal certificato medico, operando, in difetto di prova contraria, una presunzione di continuità, in quei giorni, dell’episodio morboso addotto dal lavoratore.

Ricostruzione di carriera

Sono una docente delle superiori immessa in ruolo il 1° settembre 2014 e ho 7 anni di preruolo.

Sul mio cedolino c’è scritto che passerò alla classe 15 al 31 agosto 2023. Vorrei sapere perché mi è stato riconosciuto un anno in meno e se posso presentare ricorso.

lettera firmata

L’inquadramento previsto nel cedolino è corretto. Ai sensi dell’articolo 485, comma 1, del dlgs 297/94, il servizio preruolo è valutato per intero per i primi 4 anni e per i 2/3 per gli anni a eccedenti il 4°. Conseguentemente, l’interessata ha ottenuto il riconoscimento di 6 anni di preruolo e, allo stato attuale, dovrebbe risultare in classe 9. Al 31 agosto 2023 maturerà il 15° anno di servizio riconosciuto e, a partire dalla mensilità di settembre 2023, le sarà riconosciuta la classe 15. E il cedolino recherà la data del 31 agosto 2029 ai fini della maturazione della classe 21. Ai sensi dell’articolo 4, del dpr 399/98, Al 31 agosto 2024, al compimento del 16° anno riconosciuto, l’amministrazione procederà ad attribuirle per intero tutto il servizio preruolo (7 anni).

Antimo Di Geronimo

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