Le norme regolamentari utilizzabili per i docenti e valide per tutte le tipologie di laboratori di un Istituto scolastico

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Non esiste un decalogo per l’utilizzo dei laboratori valido per tutti gli istituti scolastici. Per la verità sarebbe difficile una sua realizzazione stante la mutevolezza delle denominazioni dei laboratori. Ma una sorta di corpo unitario di regole condivisibili lo si potrebbe pensare e realizzare. Ve ne sono tantissimi in uso nelle scuole italiane. Tutti validissimi e tutti ben strutturati. Ci soffermiamo sulle più importanti procedure e sui più rilevanti accorgimenti da adottare.

La firma per l’accesso al laboratorio

Ogni docente è tenuto alla firma del registro, possibilmente in custodia del responsabile dello stesso, dal quale riceverà le chiavi del laboratorio. Contestualmente sarebbe utile alla fine dell’utilizzo un firma di avvenuta chiusura dello stesso con la compilazione del registro di laboratorio dove andrebbe dettagliata l’attività svolta.

Utilizzo delle sostanze cancerogene e mutagene

In caso di utilizzo di sostanze cancerogene e mutagene, autorizzate solo per il docente e/o per il tecnico di laboratorio e NON per gli studenti (D.Lgs. 81/2008), il docente e/o il tecnico sono obbligati (D.Lgs. 106/2009) alla compilazione anche del registro per “l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” che dovrà essere compilato in ogni sua parte (indicazioni SPISAL).

Acquisto di strumenti e materiali di consumo

Per gli acquisti, si legge sul, più volte citato, regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Parolini” di Bassano del Grappa, diretto dal dirigente scolastico professoressa Carla Carraro, che stiamo prendendo a modello come esempio di eccellente pratica organizzativa e gestionale, i docenti dovranno far pervenire le loro richieste utilizzando i moduli predisposti e compilati in ogni parte richiesta. Le richieste saranno inoltrate via mail al Referente generale per gli acquisti che, di concerto con i Responsabili dei laboratori, deciderà come ripartire le spese in base al budget disponibile. Il responsabile di laboratorio può, a suo insindacabile giudizio, decidere di non accogliere la richiesta di eventuali strumenti o reagenti se ritenuti non idonei ai sistemi di sicurezza presenti nei laboratori o di particolare pericolo (tossico, cancerogeno, mutageno) rispetto ai DPI disponibili a scuola e alla preparazione del personale che li andrebbe ad utilizzare.

Prelievo di strumenti e materiali dai laboratori

I trasferimenti di materiali, attrezzature, strumenti, vetreria, reagenti, per qualsiasi motivo (didattico, orientamento, promozione della scuola, etc.) da un qualsiasi laboratorio devono essere concordati preventivamente con il Responsabile di Laboratorio. La richiesta va fatta per via scritta (mail) indicando in indirizzo il Responsabile del Laboratorio e in conoscenza, per esempio, sarebbe cosa molto utile, al DSGA e al Tecnico di laboratorio. Chiunque prelevi qualcosa (materiali, strumenti, attrezzature, reagenti, etc.), dopo autorizzazione del Responsabile di Laboratorio, ne diviene responsabile in toto fino alla riconsegna. Eventuali danni, disfunzioni, starature saranno a carico (eventuali costi, tempi di ricalibrazione) della persona che ha effettuato il prelievo del materiale. Al termine dell’ora di didattica, o al termine delle lezioni ma nella stessa giornata, ovvero al termine della manifestazione/evento, i materiali dovranno ritornare in laboratorio ed essere collocati nel proprio posto, segnalando sul registro di laboratorio l’avvenuta riconsegna e gli eventuali danni.

Esecuzione di analisi complesse o di lunga durata

Le analisi complesse che utilizzano apparecchi e strumenti particolari, o l’avvio di sperimentazioni o attività o analisi di lunga durata devono essere concordate, preventivamente e obbligatoriamente, con il Responsabile di Laboratorio. Ciò vale per tutti i laboratori. L’eventuale montaggio di apparecchi particolari sarà eseguito di concerto con il tecnico di laboratorio o con il responsabile di laboratorio: in nessun caso il docente si può improvvisare.

Preparazione di reagenti e di soluzioni

La preparazione dei reagenti diluiti e non tossici ai fini didattici può avvenire in modo autonomo da parte del docente previo avviso scritto (mail) al Responsabile di Laboratorio o al Tecnico di Laboratorio. Invece, la preparazione di soluzioni a partire da reagenti concentrati o da fiale deve preventivamente essere autorizzata dal Referente di Laboratorio, così come l’utilizzo di sostanze pericolose, infiammabili, tossiche, etc.. Nel caso il docente non abbia tempo di prepararsi eventuali soluzioni di reagenti, può richiedere con congruo anticipo (almeno una settimana) e per via scritta (mail) al Responsabile di laboratorio o al Tecnico di laboratorio di preparare la soluzione richiesta.

Precisazioni utili per reagenti

Non è consentito, in nessun caso, si legge sul, più volte citato, regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Parolini” di Bassano del Grappa, al docente di prepararsi da solo i seguenti composti/soluzioni/reagenti:

  • soluzioni di acidi e basi molto concentrate
  • soluzioni con sostanze tossiche
  • soluzioni con sostanze infiammabili volatili
  • soluzioni con sostanze cancerogene e/o mutagene
  • soluzioni con sostanze particolarmente pericolose/esplosive
  • indicatori.

Si ricorda che, data la mancanza di cappe aspiranti, in Laboratorio di Biologia non è possibile preparare soluzioni a partire da acidi e basi molto concentrati, con sostanze tossiche, infiammabili, cancerogene, mutagene, esplosive: sarà possibile, eventualmente, prepararle nel laboratorio di chimica, sotto cappa aspirata in funzione, dopo aver concordato il tutto con il Responsabile di Laboratorio Chimico.

Strumentazione collegata a computer o a dispositivi di raccolta dati

Gli strumenti che richiedono connessione ad un pc non possono trovarsi sullo stesso banco di lavoro dove si preparano solventi e soluzioni: secondo le norme sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) le aree dove si utilizzano liquidi liberi e sostanze infiammabili e comburenti devono essere separate dalle aree di collocazione dei pc. Qualora non esistano spazi separati, si legge sul, più volte citato, regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Parolini” di Bassano del Grappa, sarà cura del Responsabile di Laboratorio provvedere al posizionamento degli strumenti e del pc in aree idonee dove non ci possano essere versamenti di liquidi e gocciolamenti vari: in questo caso, il Responsabile di Laboratorio se ne assume tutta le responsabilità in merito alla sicurezza.

Pulizia di alcuni strumenti particolari

Alcuni strumenti particolari vanno puliti immediatamente dopo l’uso, senza lunghe attese o al massimo entro fine giornata. Tra questi ricordiamo:

  • le propipette che abbiano risucchiato all’interno del polmone sostanze chimiche,
  • i dosatori o aspiratori: vanno smontati, lavati e ripulite le parti interne,
  • le bilance,
  • gli strumenti e gli apparecchi complessi (distillatori, apparecchi Kjeldahl, Soxhlet, spettrofotometri, colorimetri, ebulliometri, mostimetri e densimetri, etc.),

La mancata pulizia, considerate le problematiche che possono incorrere e gli eventuali costi di ripristino, si configura come un inadempimento grave.

Reagenti e sostanze vietate

La normativa vigente individua sostanze di cui non è possibile l’uso e lo stoccaggio nei laboratori scolastici.

È assolutamente vietato introdurre nei laboratori di chimica scolastici i seguenti composti così come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 4/2008, D.Lgs. 106/2009):

  • Fosgene,
  • Benzene,
  • Arsenico e composti metallo-arsina,
  • Kit per clorurazioni contenenti arsenico,
  • Bombole di idrogeno,
  • Composti con cromo esavalente escluse le sostanze “ad uso limitato”,
  • Sostanze radioattive,
  • Sostanze esplosive nelle combinazioni atte a detonare.

È vietato l’uso, la produzione o la sintesi di sostanze cancerogene e mutagene

È vietato l’uso, la produzione o la sintesi di sostanze cancerogene e mutagene classificate con le frasi di sicurezza H340, H341, H350, H351, H360, H361. Il divieto è derogato, solo per il personale docente e tecnico altamente protetto dai dispositivi di sicurezza.

Sostanze tossiche/nocive/cancerogene/mutanti

La normativa vigente – si legge nel Regolamento citato – individua le sostanze tossico/nocive e cancerogene/mutagene che possono essere utilizzate nei laboratori scolastici di chimica previo il rispetto e l’osservanza delle seguenti disposizioni:

  • L’utilizzo delle sostanze altamente tossiche/nocive e cancerogene/mutagene è consentito, previa compilazione del registro apposito per le esposizioni agli agenti cancerogeni e mutanti, solo ai docenti e al tecnico di laboratorio.
  • I docenti/tecnico di laboratorio dovranno: essere dotati dei DPI previsti dalla scheda di sicurezza; lavorare muniti di occhiali, maschera di protezione dai vapori e polveri, guanti; lavorare sotto cappa chiusa accesa e funzionante da almeno 10 minuti.
  • Gli studenti potranno assistere alla reazione con il vetro della cappa abbassato il più possibile e dovranno permanere nell’area il minor tempo possibile. Nel caso siano presenti sostanze altamente volatili e cancerogene, gli studenti dovranno indossare apposita maschera con filtro dell’aria.
  • Le sostanze altamente tossiche/nocive e cancerogene/mutagene di cui è consentito l’uso in laboratorio, applicando quanto previsto nei precedenti commi, sono le seguenti: permanganato di potassio e composti con manganese, composti con cromo trivalente, bicromato di potassio (cromo esavalente) in eccezione al comma a) dell’art. 33, Toluene, Xilene.

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