Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dellatto di notorietà: in ALLEGATO modelli ex art.-4-comma-4 e dichiarazione sostitutiva ex art.-4-commi-1-e-2

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Come abbiamo più volte sottolineato gli istituti scolastici farebbero cosa molto utile, a regolamentare come rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Le finalità del regolamento, come previsto dalla normativa, sono riconducibili e si conformano ad alcuni ben definiti criteri e principi direttivi.

Tra questi criteri e principi:

  • eliminazione o riduzione dei certificati e/o delle certificazioni richiesti ai soggetti interessati all’adozione di provvedimenti amministrativi o all’acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati dall’amministrazione scolastica e da soggetti pubblici gestori o esercenti di pubblici servizi
  • ampliamento delle categorie di stati, qualità personali e fatti comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/ dell’atto di notorietà
  • modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell’adozione dell’atto amministrativo.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, previste dall’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritte dall’interessato e prodotte, anche contestualmente all’istanza, in sostituzione delle normali certificazioni, – come si legge nel ben strutturato ed eccellente Regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli (Ud) diretto, con grande competenza manageriale e gestionale, dal dirigente scolastico dottoressa Carla Cozzi – possono comprovare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (lettera così modificata dall’articolo 49 del d.P.R. n. 313 del 2002);
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231(lettera introdotta dall’articolo 49 del d.P.R. n. 313 del 2002)
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – come si legge nel Regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli (Ud) diretto, perfettamente, dal dirigente scolastico dr.ssa Carla Cozzi – è il documento, reso e sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dello stesso. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può riguardare, inoltre, la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dal privato. Fatto salvo il caso in cui la legge prevede espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio di duplicato di documenti di riconoscimento o, comunque, attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazioni sostitutive.

Dichiarazione b

Dichiarazione a

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