ITP, per concorsi banditi dopo il 2024 servirà la laurea triennale

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L’entrata in vigore del decreto PA bis dal 17 agosto, legge 112 del 10 agosto, porta novità anche per gli ITP, insegnanti tecnico pratici. La laurea triennale sarà necessaria per partecipare ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 e non più dopo l’anno scolastico 2024-25.

Così prevede il decreto PA bis:

e) all’articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all’anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2024».

L’articolo 22, comma 2, del d.lgs. 59 del 2017 dispone che “i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025.

Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19”, ovvero:

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:

a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Relativamente ai 24 CFU, si ricorda che il dl 36/2022 sulla fase transitoria prevede che sino al 31 dicembre 2024, fermo
restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.

Fino al 31 dicembre 2024, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

La legge in Gazzetta Ufficiale

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