Insegnanti di religione, illegittimo l’abuso dei contratti a termine su posti vacanti. Sì al risarcimento danno

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Un docente docente di religione cattolica presso la scuola pubblica, ha agito presso il Tribunale per la declaratoria del suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato e comunque per il risarcimento del danno, anche per abusiva reiterazione dei rapporti a termine. Il Tribunale ha riconosciuto il solo diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei rapporti a termine, che ha liquidato, secondo i parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010, rigettando invece la domanda di accertamento del diritto all’assunzione. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello e giunge alla Cassazione che con la sentenza articolata e complessa, ora succintamente in commento, quale la n° 18698 /22, afferma un principio di diritto specificamente per questa tipologia di docenti.

Impossibile convertire a tempo indeterminato i contratti, ma no a pregiudizio per i docenti di religione

Stante l’impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell’indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l’interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l’accesso ai ruoli»

Si realizza abuso con violazione della durata triennale del precariato

«Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato».

I contratti possono essere anche di durata infrannuale ma vanno motivate le necessità

«I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso».

, 2022-06-11 05:50:00, Un docente docente di religione cattolica presso la scuola pubblica, ha agito presso il Tribunale per la declaratoria del suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato e comunque per il risarcimento del danno, anche per abusiva reiterazione dei rapporti a termine. Il Tribunale ha riconosciuto il solo diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei rapporti a termine, che ha liquidato, secondo i parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010, rigettando invece la domanda di accertamento del diritto all’assunzione. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello e giunge alla Cassazione che con la sentenza articolata e complessa, ora succintamente in commento, quale la n° 18698 /22, afferma un principio di diritto specificamente per questa tipologia di docenti.
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