Immissioni in ruolo secondaria da Concorso 2018, percentuale posti scende al 60%

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Le immissioni in ruolo ordinarie nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono effettuate attingendo da GaE e GM. Alle graduatorie di merito concorsuali spettano percentuali di posti differenti, considerata la stratificazione nel tempo di diverse procedure. Quale percentuale spetta al concorso straordinario 2018? Le GM 2016 sono ancora vigenti?

Fasi assunzioni

Per l’anno scolastico 2022/23, nella scuola secondaria le assunzioni si articolano in due fasi:

  1. immissioni in ruolo ordinarie, attingendo per il 50% da GM concorsuali e per il 50% da GaE;
  2. assunzioni straordinarie sui posti di sostegno residuati dalla precedente fase, attingendo dalle GPS prima fascia sostegno (in tal caso, gli aspiranti sono assunti nell’a.s. 2022/23 a tempo determinato, svolgono il periodo di prova e sostengono altresì una prova disciplinare, quindi vengono assunti in ruolo l’a.s. successivo con decorrenza 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio nell’a.s. 2022/23, previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare). Tale procedura discende da quanto previsto dall’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato, limitandola ai soli posti di sostegno, la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia posto comune e sostegno a.s. 2021/22, prevista dall’articolo 59/4 del DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021.

Alle due fasi suddette si dovrebbe aggiungere laCall veloce, procedura di assunzione introdotta, a decorrere dall’a.s. 2020/21, dall’ articolo 1, commi 17-17septies, del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, e sospesa per il solo a.s. 2021/22 dall’articolo 58, comma 2 – lettera b), del decreto n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021. Fatti salvi eventuali nuovi provvedimenti di sospensione, la Call veloce dovrebbe svolgersi e il Ministero dovrebbe chiarire se la medesima precederà o seguirà le assunzioni straordinarie di cui al punto 2  sopra riportato.

Assunzioni ordinarie

Le GM del concorso straordinario scuola secondaria di primo e secondo grado sono utilizzate per le immissioni in ruolo ordinarie, che avvengono, come detto, per il 50% da GaE e per il 50% da GM concorsuali.

Le immissioni in ruolo da GM, nell’ambito del 50% destinato alle graduatorie di merito concorsuali, avvengono attingendo dalle seguenti graduatorie e secondo le previste percentuali:

  1. GM 2016tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
  2. GM 2018 e fascia aggiuntiva: per l’a.s. 2022/23, il 60% dei posti che residuano dalle assunzioni da GM 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se restano posti non attribuiti dalle GM 2016;
  3. GM concorso straordinario 2020  e GM concorso ordinario 2020al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020  e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020, come modificato dal decreto sostegni-bis e dal conseguente decreto di modifica del bando.

GM 2018

Riguardo al punto 2 sopra riportato, precisiamo che si tratta del concorso straordinario previsto dal D.lgs. n. 59/2017, in base al quale al medesimo concorso sono destinate negli anni le seguenti percentuali di posto, sino all’esaurimento delle graduatorie:

  • il 100% dei posti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;
  • l’80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
  • il 60% per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
  • il 40% per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
  • il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028;
  • il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale (che sono appunto ad esaurimento).

Dunque, per l’a.s. 2022/23, la percentuale di posti destinati alle GM del concorso straordinario 2018 scende al 60% dei posti disponibili, residuati dalle assunzioni da GM 2016. 

Il calo della percentuale di posti destinati alle GM 2018 sarà più evidente in quanto, per le assunzioni a.s. 2021/22, la prevista quota dell’80% (come sopra riportato) è stata innalzata al 100% dall’articolo 59, comma 2, del DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021.

GM 2016

Quanto alle GM del concorso ordinario 2016, ricordiamo che alcune di esse non sono più utilizzabili per le assunzioni in ruolo, in quanto è scaduto il loro periodo di vigenza (fatto salvo il diritto dei vincitori ad essere assunti).

Nelle GM 2016, ai sensi della legge 107/2015, sono stati graduati i vincitori (ossia coloro i quali sono rientrati nel numero dei posti banditi) più il 10% di idonei (cioè coloro i quali hanno superato tutte le prove concorsuali ma non sono rientrati nel numero dei posti messi a bando). Successivamente, in seguito a quanto disposto dalla legge n. 205/2017, tutti gli idonei sono sono stati graduatoti in elenchi comprendenti gli idonei oltre il 10%.

Le succitate GM ed elenchi di idonei hanno validità quinquennale, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle medesime (triennale ai sensi della legge 107 + un anno di proroga ai sensi della legge 205/2017 + un ulteriore anno di proroga ai sensi del DL 126/2019). Pertanto, non possono essere utilizzati, per le assunzioni a.s. 2022/23, le graduatorie di merito e i relativi elenchi di idonei oltre il 10% pubblicati nel corso dell’anno scolastico 2016/17, in quanto il loro quinquennio di validità è scaduto (2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22).

E’ fatto comunque salvo, a prescindere dal periodo di vigenza delle GM, il diritto dei vincitori ad essere assunti, come disposto dall’articolo 3 del D.lgs. 59/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 792, della legge n. 145/2018.

, 2022-06-16 10:00:00, Le immissioni in ruolo ordinarie nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono effettuate attingendo da GaE e GM. Alle graduatorie di merito concorsuali spettano percentuali di posti differenti, considerata la stratificazione nel tempo di diverse procedure. Quale percentuale spetta al concorso straordinario 2018? Le GM 2016 sono ancora vigenti?
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