Immissioni in ruolo docenti 2022, vincolo triennale per i neoassunti: quando scatta e quali deroghe

I docenti neoassunti in ruolo saranno sottoposti al vincolo triennale nella scuola di titolarità, derogato per alcuni movimenti. Ripercorriamo la normativa di riferimento, indichiamo la durata del vincolo e i movimenti per i quali è derogato, nonché la sua durata. Naturalmente ci riferiamo alla normativa vigente, al netto di possibili modifiche.

Premettiamo che il vincolo di permanenza nella scuola di titolarità è applicato ai docenti assunti tramite la procedura ordinaria di immissione in ruolo e la Call veloce. Questo perché gli aspiranti, partecipanti alle assunzioni da GPS sostegno prima fascia e da concorso straordinario-bis, avranno nell’a.s. 2022/23 un contratto a tempo determinato che sarà trasformato a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24.

Vincolo permanenza: normativa di riferimento

Sul vincolo di permanenza nella scuola di titolarità, previsto dal D.lgs. n. 297/94 (articolo 399, comma 3) sono intervenuti, nel tempo, diversi provvedimenti legislativi:

  1. DL 29 ottobre 2019, n. 126, convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159
  2. DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106
  3. DL 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25
  4. DL 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51

1. L’articolo 1, comma 17 octies, del DL n. 126/2019, modificando il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. n. 297/94, ha introdotto il vincolo quinquennale nella scuola di titolarità:

  • a decorrere dall’a.s. 2020/21, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità. Il blocco non si applica al personale in soprannumero o esubero e a quello di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’aggiornamento periodico delle GaE.

2. L’articolo 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021:

  • ha ridotto il vincolo succitato, previsto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, da cinque a tre anni;
  • è intervenuto sull’articolo 13, comma 3 del D.lgs. n. 59/2017, riducendo il vincolo, specificatamente previsto per i docenti della scuola secondaria, da cinque a tre anni; in base a tale disposizione, riordiamolo, il docente è tenuto a rimanere nella scuola di titolarità nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per tre anni (uno di prova + altri due).

3. L’articolo 19, comma 3-sexies, del DL n. 4/2022 ha modificato l’articolo 13/3 del D.lgs. n. 59/2017, prevedendo che:

  • Il personale docente, soggetto al blocco triennale nella scuola di titolarità, può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Tale ultima modifica crea una disparità di trattamento tra i docenti della scuola secondaria, che durante il blocco triennale possono presentare le succitate domande e accettare i succitati incarichi di supplenza, e quelli della scuola dell’infanzia e primaria che, al contrario, nel corso dei tre anni di vincolo, non possono “muoversi” dalla scuola di titolarità. Tale disparità è stata superata dal DL n. 21/2022, che ha armonizzato l’intera disciplina in materia.

4. L’articolo 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022 ha sostituito il già modificato comma 3 dell’art. 399 del D.lgs. 297/94, che adesso così dispone:

  • Ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Evidenziamo che l’articolo 13 del D.lgs. 59/17 non ha un comma 5 e, considerato la materia di cui trattasi, il comma di interesse è il n. 3.

Conseguentemente a quanto sopra riferito, i docenti di tutti i gradi di istruzione sono soggetti al vincolo previsto dall’art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 59/2017, come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022, decreto legislativo (n. 59/2017) cui rinvia il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 36, comma 2-bis del DL n. 21/2022.

Vincolo triennale e deroghe

Alla luce della sopra citata normativa:

  • i docenti immessi in ruolo sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero;
  • il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
  • durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).

Neoassunti 2022/23: cosa possono fare e cosa no

In definitiva, i docenti neoassunti nell’a.s. 2022/23 (come quelli assunti dall’a.s. 2020/21), durante il periodo di vigenza del blocco triennale:

possono:

  • presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di titolarità;
  • accettare incarichi di supplenza al 30/06 o al 31/08, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007;

non possono:

  • presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale;
  • presentare domanda di trasferimento/passaggio di ruolo sia provinciale che interprovinciale.

Quando scatta il vincolo triennale

Il vincolo  triennale per i neoassunti a.s. 2022/23 può scattare già dal predetto anno scolastico ovvero dall’a.s. 2023/24 (lo stesso dicasi per gli assunti nel 2021/22, per i quali il vincolo è scattato nel predetto anno oppure scatterà dall’a.s. 2022/23). Ciò in relazione all’acquisizione della scuola di titolarità.

Infatti, il CCNI sulla mobilità 2022/25, considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, ha previsto una specifica disposizione per i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24, senza comunque modificare il vincolo di permanenza suddetto (ma facendolo, eventualmente, slittare di un anno).

Alla luce della disposizione contrattuale, i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità; nel caso non la presentino, restano nella scuola di assunzione. Per gli immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23, il vincolo triennale:

  • scatterà dall’a.s. 2023/24, qualora presentino domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità e vengano soddisfatti in una delle preferenze espresse;
  • scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora non presentino la succitata domanda, restando nella scuola di assunzione (a.s. 2022/23);
  • scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora presentino la suddetta domanda ma non vengano soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse, per cui restano nella scuola di assunzione/titolarità.

Qui il nostro speciale sulle immissioni in ruolo a.s. 2022/23

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