Immissioni in ruolo docenti 2022: procedure, graduatorie, domande, nomine, accettazione, rinuncia, riserva, precedenze, posti di lingua. FAQ

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Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto riguardante le immissioni in ruolo del personale docente a.s. 2022/23 e le relative istruzioni operative, ossia l’allegato A. Le nostre FAQ: dalle procedure alle graduatorie di assunzione, dalla presentazione delle domande all’accettazione/rinuncia della nomina, dalle precedenze alla riserva di posti, dal vincolo della nomina su posto di sostegno all’assegnazione dei posti di lingua inglese nella scuola primaria.

Immissioni in ruolo docenti 2022, ecco ALLEGATO A e DECRETO. I posti per classe di concorso e provincia possono essere ufficialmente attribuiti [SCARICA PDF]

Contingente

D. Quanti posti sono stati autorizzati dal MEF per le immissioni in ruolo a.s. 2022/23?

R. Il MEF ha autorizzato un contingente per le assunzioni in ruolo del personale docente di tutti i gradi di istruzione a.s. 2022/23 pari a 94.130 posti.

Procedure

D. Quali sono le procedure di assunzione previste per l’a.s. 2022/23?

R. Le procedure di assunzione per l’a.s. 2022/23 sono: immissioni in ruolo ordinarie; Call veloce; assunzioni in ruolo straordinarie da GPS prima fascia sostegno. A tali procedure si aggiunge il concorso straordinario-bis, indetto ai fini della copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili al termine delle assunzioni a.s. 2021/22.

Immissioni in ruolo ordinarie

Graduatorie di assunzione 

D. Come vengono effettuate le immissioni in ruolo ordinarie? 

R. Le assunzioni in ordinarie sono effettuate attingendo per il 50% da GaE e per il 50% dalle GM concorsuali.

GM e percentuali

D. Il 50% dei posti destinati alle GM concorsuali come vengono suddivisi e secondo quali percentuali?

R. Il 50% dei posti destinati alle GM concorsuali vengono suddivisi tra le seguenti procedure e secondo le riportate percentuali:

– Infanzia/primaria

  1. GM concorso ordinario 2016tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi; mantengono il diritto solo i vincitori, le graduatorie sono decadute per gli idonei;
  2. GM concorso straordinario 2018 (più eventuale fascia aggiuntiva): se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016 si procede ad assumere dalle GM 2018 per il 50% delle disponibilità
  3. GM concorso ordinario 2020 (se le GM saranno pronte): il 50% dei posti residuati dalle assunzioni da GM 2016 (quindi i posti che restano dalle GM 2016 sono suddivisi a metà tra concorso straordinario 2018 e ordinario 2020) e comunque i posti rimasti vacanti dopo le assunzioni di cui ai punti precedenti.

– Secondaria 

  • GM 2016tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi; mantengono il diritto solo i vincitori, le graduatorie sono decadute per gli idonei
  • GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva): per l’a.s. 2022/23, il 60% dei posti che residuano dalle assunzioni da GM 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se restano posti non attribuiti dalle GM 2016;
  • GM concorso straordinario 2020  e GM concorso ordinario 2020al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020  e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020, come modificato dal decreto sostegni-bis e dal conseguente decreto di modifica del bando (se le GM  sono pronte ovvero per quelle già pubblicate). Quindi 20% concorso straordinario 2020 e 20% concorso ordinario 2020 (detto anche GM 22).

D. Quanto ai concorsi STEM, gli idonei del concorso 2021 verranno assunti prima dei vincitori del concorso 2022?

R. No, come leggiamo nelle istruzioni operative, i vincitori del concorso STEM 2022 hanno la priorità rispetto agli idonei inseriti nelle GM del concorso STEM 2021.

Procedura 

D. Cosa deve fare l’aspirante per partecipare alla procedura per le immissioni in ruolo ordinarie?

R. L’aspirante incluso in GaE e/o GM deve presentare, secondo tempistiche differenti, due distinte domande, tramite Istanze Online: la prima per la scelta, in ordine di preferenza, della province-classe di concorso/tipo di posto (gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto); la seconda istanza per indicare l’ordine di preferenza delle sedi/scuole disponibili in cui l’aspirante intende essere assegnato.

D. Come si fa a sapere quando e se si può presentare domanda?

R. Le convocazioni sono effettuate dagli USR di riferimento, che pubblicano per ciascuna delle due domande (nonché delle due fasi) un apposito avviso, nel quale sono indicati i termini di presentazione delle domande tramite Istanze Online e il numero di candidati che potranno presentarle.

D. Se si è convocati per la presentazione della prima domanda, ci si può considerare già immessi in ruolo?

R. No, la presentazione della prima domanda per la scelta degli abbinamenti province-classe di concorso/tipo di posto non dà alcuna garanzia di assunzione. Per la prima istanza, infatti, è convocato un numero di aspiranti maggiore rispetto ai posti da assegnare, così da poter far fronte ad eventuali rinunce, per scorrimento della/e graduatoria/e di interesse. Guida per immagini alla presentazione della prima domanda

D. Quali aspiranti sono convocati per la presentazione della seconda domanda?

R. La seconda domanda è presentata dai candidati che hanno avuto assegnata, all’esito della prima istanza, la provincia-classe di concorso/tipo di posto. In pratica, ottenendo la predetta assegnazione, si è già stati individuati quali destinatari per la nomina in ruolo.

Rinuncia partecipazione

D. Chi non è interessato all’immissione in ruolo, non deve presentare domanda? 

R. Anche i non interessati all’immissione in ruolo dovrebbero presentare domanda, al fine di esprimere la propria rinuncia. In caso contrario, ossia di mancata presentazione dell’istanza, si può essere comunque individuati (se in posizione utile) quali destinatari di proposta di nomina d’ufficio.

D. Se non si presenta domanda e poi si vuole rinunciare, cosa si deve fare?  

R. Si deve inviare apposita comunicazione all’USR responsabile.

D. In definitiva, quando e come è possibile rinunciare all’immissione in ruolo?

R. La rinuncia può essere effettuata: tramite presentazione della domanda online (la prima o la seconda); successivamente all’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo posto, tramite comunicazione all’USR di riferimento; successivamente all’assegnazione della scuola, tramite comunicazione all’USR di riferimento. Approfondisci

D. Il docente già di ruolo che non rinuncia con la presentazione della prima istanza, a cosa va incontro?

R. Il docente già di ruolo, che non rinuncia presentando la prima istanza e viene individuato quale destinatario di proposta di nomina, è cancellato dall’attuale ruolo, come ha scritto l’USR Veneto: Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato, che intendano mantenere, essi dovranno comunque accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 2022/23. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati d’ufficio, con successiva cancellazione dal ruolo già in possesso. Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità che tutti i docenti coinvolti nella procedura manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione dell’istanza on-line. Approfondisci

Assegnazione sede 

D. Nell’ambito della seconda istanza di partecipazione alla procedura, la sede/scuola di assunzione è assegnata dapprima agli aspiranti inclusi nelle GM o a quelli delle GaE?

R. Agli aspiranti che hanno avuto attribuita la provincia-classe di concorso/tipo di posto all’esito della prima domanda, la sede/scuola di immissione in ruolo è assegnata, in ogni provincia e per ogni classe di concorso, dapprima a quelli individuati dalle GM concorsuali e poi a quelli individuati da GaE. Approfondisci

Assunzioni in ruolo con riserva  

D. Sono un docente incluso in GaE/GM con riserva, in seguito a contezioso. Se in posizione utile, posso essere assunto in ruolo? 

R. Può essere assunto in ruolo con riserva (in attesa dell’esito del contenzioso), solo se il dispositivo giuridico, da cui discende l’inclusione con riserva, lo preveda, ossia se il predetto dispositivo garantisca l’utilità derivante dall’inclusione in graduatoria, ossia l’assunzione in ruolo. Viceversa, non sarà immesso in ruolo, ma vi sarà l’accantonamento del posto. Approfondisci

Esaurimento GM o GaE

D. A chi sono destinati i posti spettanti ad una GM o GaE, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime?

R. Nel caso in cui:

  • la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo con ciò tutte le procedure concorsuali, le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnatiquesti si aggiungono a quelli attribuiti alla corrispondente GaEtali posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva;
  • la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capienteper i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie di merito concorsuali. 

Approfondisci

Restituzione posti alle GM 

D. Nel caso in cui, nell’a.s. 2021/22, siano stati assegnati posti in più alle GaE, rispetto a quelli spettanti, in quanto le GM concorsuali non erano disponibili, gli stessi dovranno essere restituiti?

R. Sì. In pratica, i posti in più eventualmente assegnati alle GaE nell’a.s. 2021/22 dovranno essere restituiti alle procedure concorsuali, con la conseguenza che, per l’a.s. 2022/23, le predette graduatorie (GaE) avranno dei posti in meno rispetto a quelli previsti, poiché si deve procedere alla compensazione con l’a.s. precedente. Approfondisci

Posti non disponibili per le nomine in ruolo 

D. Vi sono dei posti che non possono essere utilizzati per le immissioni in ruolo ordinarie?

R. Sì, non sono disponibili per le operazioni ordinarie di nomina in ruolo a.s. 2022/23 i posti destinati al concorso straordinario-bis (che verranno riparametrati al numero delle domande) e quelli derivanti da cessazioni del personale docente, comunicati al SIDI dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità. Approfondisci

Precedenze 104/92 

D. Il sistema delle precedenze si applica già nella prima fase delle immissioni in ruolo, ossia nell’ambito della scelta della provincia?

R. No, le precedenze, di cui alla legge 104/92, si applicano nell’ambito della seconda fase della procedura, nel corso della quale si procede all’assegnazione della sede. Conseguentemente, chi usufruisce di una delle previste precedenze (incluso sia in GaE che in GM) potrà esprimerla nella seconda istanza “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede” (presentata, come detto, solo da chi avrà assegnata la provincia-classe di concorso/tipo di posto).

D. Quali sono nell’ordine le suddette precedenze?

R. Le precedenze in esame sono, nell’ordine, quelle di cui agli articoli 21, 33, comma 6, e 21, commi 5 e 7, della legge n. 104/1992.

Approfondisci 

Riserva posti 

D. Nell’ambito delle operazioni di immissione in ruolo, vi sono dei posti riservati?

R. Sì, ai sensi della legge n. 68/99, sino al 50% dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo possono essere riservati ai docenti di cui alla legge predetta.

D. Quali sono le aliquote di riserva? 

Le aliquote di posti riservati e le relative categorie di beneficiari sono le seguenti: persone con disabilità (invalidi), cui è riservata una quota pari al 7% del numero degli occupati a tempo indeterminato; orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate, cui è riservata una quota pari all’1% del numero degli occupati a tempo indeterminato. A tali categorie si aggiunge quella degli insegnanti non vedenti, di cui all’art. 61 della legge n. 270/1982, i quali  beneficiano di un’ulteriore quota di riserva (in aggiunta a quella suddetta) pari al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.

Approfondisci

Vincolo nomina su sostegno 

D. Vi sono dei docenti vincolati alla nomina a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno?

R. Sì, si tratta di quegli aspiranti che hanno conseguito: la specializzazione su sostegno, ai sensi dell’articolo 3 del DM n. 21/2005; l’abilitazione/idoneità all’insegnamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del succitato DM n. 21/2005. Per approfondire leggi “Immissioni in ruolo 2022, docenti obbligati alla nomina su posto di sostegno. Ecco chi sono”

Accettazione-rinuncia incarico 

D. E’ possibile accettare, nello stesso anno scolastico, un’altra proposta di assunzione, dopo averne già accettato una su posto comune o di sostegno?

R. Sì, l’aspirante, che accetta una proposta di nomina in ruolo su posto comune o di sostegno, può accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato da una graduatoria diversa da quella di precedente assunzione.

D. I docenti vincolati alla nomina su posto di sostegno (vedi sopra) possono accettare un’altra proposta di assunzione su posto comune?

R. I docenti in questione non possono accettare un’altra proposta di nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del succitato DM 21/05; viceversa possono accettarla per insegnamenti relativamente ai quali hanno conseguito l’abilitazione tramite procedure differenti da quelle previste dal predetto DM.

D. Cosa comporta la rinuncia ad una proposta di assunzione a tempo indeterminato?

R. La rinuncia ad una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Per approfondire leggi “Immissioni in ruolo docenti 2022, accettazione ulteriore proposta di nomina. Rinuncia e conseguenze”

Part-time 

D. Il docente neo immesso in ruolo può stipulare un contratto part-time?

R. Sì, è possibile, avendone i requisiti e le condizioni, secondo quanto previsto dalla legge n. 183/2011.

D. Al fine suddetto, ossia di stipulare un contratto part-time, si deve fare qualche richiesta?

R. La richiesta va effettuata al dirigente della scuola in cui si è immessi in ruolo.

Assunzione su posti di lingua inglese nella scuola primaria

D. Come vengono effettuate le immissioni in ruolo sui posti di lingua inglese nella scuola primaria? 

R. Le dette immissioni in ruolo sono effettuate scorrendo la graduatoria “generale” (GaE e GM), secondo le posizioni di ciascun aspirante, a prescindere dal possesso o meno del titolo per l’insegnamento della succitata lingua; gli aspiranti individuati dalle graduatorie ad esaurimento devono rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. In caso di dichiarazione negativa, ossia nel caso in cui l’aspirante sia privo del previsto titolo, allo stesso è notificato l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese.

D. La stessa procedura riguarda anche gli aspiranti delle GM concorsuali? 

R. No, in quanto tutti gli aspiranti individuati dalle GM (ordinario 2016, straordinario 2018 e ordinario 2020) hanno sostenuto, nell’ambito dello scritto, anche la prova di inglese (senza possibilità di scegliere la lingua straniera), per cui sono tutti in possesso del titolo richiesto.

Per approfondire leggi “Immissioni in ruolo primaria 2022, su posti di lingua anche docenti senza titolo. Quando lo conseguiranno?”

Call veloce

D. Quando si svolge la procedura denominata Call veloce?

R. La procedura si svolge al termine delle immissioni in ruolo ordinarie, qualora residuino posti vacanti e disponibili.

D. In cosa consiste la Call veloce?

R. La Call veloce è una procedura cosiddetta “per chiamata”, in base alla quale gli aspiranti inclusi nelle GaE e nelle GM possono presentare domanda per essere assunti in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie (GaE e GM) di inclusione. La procedura si conclude con l’assunzione dei partecipanti, entro il 10 settembre 2022, con decorrenza giuridica 1° settembre 2022. Approfondisci

Assunzioni da GPS

D. Quando si svolge la procedura di assunzione da GPS sostegno prima fascia ?

R. La procedura si svolge al termine delle immissioni in ruolo ordinarie e della Call veloce, nel caso in cui residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili.

D. Come si svolge la procedura?

R. L’assunzione straordinaria da GPS sostegno prima fascia inizia con l’assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, tramite presentazione di apposita istanza da parte degli aspiranti (la domanda è la medesima di quella per le supplenza al 30/06 e al 31/08); nel corso dell’anno di contratto a tempo determinato, i partecipanti svolgono l’anno di prova, superato il quale sono ammessi a sostenere la prova disciplinare; superati anno di prova e prova disciplinare, gli aspiranti saranno assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio. Approfondisci

D. I posti, che potranno essere destinati alla procedura in esame, sono anche quelli non assegnati ai concorsi ordinari 2020 scuola dell’infanzia/primaria e secondaria, in quanto le relative GM non sono ancora state pubblicate?

R. No, i posti di sostegno destinati alle succitate procedure ordinarie, saranno accantonati qualora le relative GM non siano ancora disponibili.

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, 2022-07-22 07:41:00, Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto riguardante le immissioni in ruolo del personale docente a.s. 2022/23 e le relative istruzioni operative, ossia l’allegato A. Le nostre FAQ: dalle procedure alle graduatorie di assunzione, dalla presentazione delle domande all’accettazione/rinuncia della nomina, dalle precedenze alla riserva di posti, dal vincolo della nomina su posto di sostegno all’assegnazione dei posti di lingua inglese nella scuola primaria.
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