Illegittima la richiesta del Congedo straordinario per assistenza al disabile senza la sussistenza della convivenza

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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 232/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5 (congedo biennale) del dgls 151/2001 nella parte in cui non annovera tra i beneficiari del congedo straordinario, il soggetto legittimato, al quale la legge richiede il requisito della convivenza, che al momentodella richiesta ancora non conviva con il soggetto in condizione didisabilità grave.

In allegato il testo integrale della sentenza ed una nota di commento.Un saluto

Testo della Sentenza

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