Il servizio nelle scuole non statali non è valido ai fini della ricostruzione di carriera. Docenti delle paritarie discriminati. Lappello di Rosolino Cicero. INTERVISTA

Ritorniamo sul tema della vicenda legata alla “discriminazione” del servizio nelle scuole non statali paritarie confrontandoci con autorevole docente, il presidente dell’ANCODIS Presidente Rosolino Cicero. Docente che ha insegnato in due scuole non statali e dal 2001 paritarie di Palermo. Si tratta di una intervista tanto attuale quanto utile per definire alcuni parametri relativi alla tematica che, in questi giorni, ha tenuto banco e che abbiamo enucleato in premessa.

Professore Cicero, a partire dalla sua esperienza professionale, quale valutazione e quali suggerimenti a partire dalla riapertura del dibattito sulle scuole paritarie che “offrono” un servizio pubblico equipollente a quello dello Stato?

«Premesso che ho lavorato per quattordici anni scolastici in due scuole non statali e dal 2001 paritarie di Palermo, nelle quali ho imparato a fare il docente di matematica e scienze offrendo il massimo del mio impegno e della professionalità anno dopo anno acquisita e nelle quali è stato sempre rispettato il contratto AGIDAE e corrisposto il mio stipendio contrattuale, è di questi giorni la riapertura del dibattito sulle scuole paritarie che “offrono” un servizio pubblico equipollente a quello dello Stato. Infatti, nel comma 2, art. 2 d.l. n. 255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, è stabilito che il servizio di insegnamento prestato dal 1° settembre 2000 nella scuola paritaria, è valutato al pari del servizio prestato nella scuola statale poiché entrambe garantiscono i medesimi obiettivi. Nella legge n. 62/2000, il legislatore per il docente che transita nel ruolo statale non ha disciplinato il riconoscimento del “servizio pre-ruolo” ai fini dell’assegnazione della posizione stipendiale con la conseguenza che il servizio prestato nella scuola paritaria non costituisce punteggio per la richiesta di mobilità del docente né fa conseguire benefici economici».

Praticamente il dibattito ruota attorno al concetto “trattamento scolastico equipollente agli alunni non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio ma anche agli obblighi del servizio di istruzione erogato”. Possiamo dire che è così?

«Il legislatore ha voluto, piuttosto, equiparare il valore dell’insegnamento nelle scuole paritarie a quello delle scuole statali, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio ma anche agli obblighi del servizio di istruzione erogato dall’istituzione scolastica paritaria (ma viste le indagini giornalistiche di questi giorni sembra che le mele marce non manchino!)».

Dunque, c’è un nodo irrisolto secondo lei?

«Certo che sì. Ecco allora il nodo irrisolto: a parità del valore dell’insegnamento non corrisponde il riconoscimento paritario del servizio di un docente con la conseguenza che gli anni di insegnamento (pochi o tanti) svolto nelle scuole paritarie ai fini dell’anzianità di servizio non possono essere compresi. Dunque, è esclusa – ex lege – la piena equiparabilità del servizio dei docenti che insegnano presso scuole statali e dei docenti che lavorano presso scuole paritarie».

Tema centrale, dunque, quello relativo all’assegnazione della posizione stipendiale?

«Logicamente sì. Il tema dell’assegnazione della posizione stipendiale previo riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata anche nel servizio non di ruolo prestato presso le scuole titolari di riconoscimento paritario è un vulnus giuridico che penalizza la funzione docente espletata nella scuola paritaria alla quale però si riconosce una funzione di pari dignità a quella nella scuola statale. Nel corso degli anni, sono stati vari i ricorsi da parte dei docenti per il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie. Questi ricorsi hanno avuto sempre un andamento oscillante, ma l’ultima sentenza della Cassazione non lascia dubbi in merito. Infatti, la Suprema Corte (sentenza n. 28115 della Cass. Civ. Sez. VI –Lavoro, Ord., del 14 ottobre 2021) rigetta il ricorso di chi chiedeva il riconoscimento del periodo di lavoro svolto nelle scuole paritarie. La Corte Costituzionale – in riferimento all’applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti – in una recente sentenza ha rilevato che per l’assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie a quello statale spetta al legislatore il compito di modularne le forme e la misura. E il legislatore, invece, cosa fa?».

Ecco, domanda anticipata. Cosa ha fatto il legislatore?

«Per risolvere il problema del mancato possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento che – ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 6, della legge 10 marzo 2000 n. 62 – è requisito di validità del contratto di lavoro avente a oggetto mansioni di insegnamento e il mancato possesso dello stesso preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato – produce una norma che consente l’abilitazione “agevolata” a chi presta servizio da almeno tre anni! C’è chi giustamente afferma che “questa equiparazione del servizio è il riconoscimento di una pari dignità tra il lavoro svolto nella scuola paritaria e nella scuola statale, come prevede la legge 62/2000, ponendo così fine ad un’ingiusta discriminazione tra lavoratori della scuola” però si dimentica – con buona pace per chi ha lavorato bene e tanto nella scuola paritaria – di chi, dopo essere transitato nell’organico statale, vede valutato nullo il suo breve o lungo servizio di insegnamento nella scuola paritaria.

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