Il figlio ha preso 9 e i genitori ricorrono al TAR

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I genitori si sono rivolti ai giudici amministrativi insoddisfatti della valutazione

Il nove preso dal figlio all’esame di terza media non gli è proprio piaciuto. Il ragazzo, a parere dei genitori,  meritava dieci, eccellente. Per questo una coppia di Canicattì si è rivolta al Tar. che, però, ha dato loro torto condannandoli anche al pagamento di mille euro di spese legali.

Il TAR di Palermo si è così espresso:

“Il ricorso, che ha ad oggetto l’assegnazione al figlio dei ricorrenti del punteggio di 9/10 (ottimo) piuttosto che 10/10 (eccellente) agli esami di terza media, è infondato e va rigettato.

Come noto, la scuola, nel valutare la preparazione degli alunni, non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (come si verifica ad esempio nei casi di accertamento dell’altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità (in merito T.A.R. Lombardia Milano, III, 5 giugno 2017, 1235; TAR Puglia, Lecce, II, 5 febbraio 2016 n. 257; T.A.R. Calabria Catanzaro, II, 21 dicembre 2012, n. 1287).

Nella specie, il figlio dei ricorrenti era stato ammesso con il voto di 9/10 e aveva conseguito i seguenti punteggi: 10/10 nella prova d’italiano; 10/10 nella prova di matematica; 8/10 nella prova di francese; 8/10 nella prova d’inglese; 9/10 nel colloquio pluridisciplinare.

Il voto finale di 9/10 si presenta, pertanto, coerente con quelli di ammissione e con quelli conseguiti nelle prove d’esame, tanto più che il voto di 10/10 presuppone il raggiungimento dell’eccellenza in tutte le prove.

La legittimità di tale determinazione non è scalfita dalla generica censura di disparità di trattamento dedotta dai ricorrenti anche considerato che il giudizio finale degli esami di Stato è personalizzato e ontologicamente differenziato relativamente ai singoli alunni.

Né si riscontrano i dedotti difetti d’istruttoria e motivazione in quanto i giudizi singoli e quelli finali sono corredati da un’analitica enunciazione delle ragioni sottostanti”.

Fonte dell’articolo: Giustizia Aministrativa

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