Graduatorie per le supplenze 2022/24, esclusione docente delle GaE da GPS: ecco perché

I docenti già inseriti in GaE potevano presentare, per la stessa classe di concorso/posto, domanda di inclusione in GPS in una provincia diversa da quella delle GaE, a pena di esclusione. Cosa succede in caso di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto nella stessa provincia delle GaE ma diversa da quella delle GPS?

Quesito

Una nostra lettrice scrive:

La sottoscritta si ritrova esclusa dalle GPS 2022 senza apparente motivo. Vorrei chiarire la mia posizione dato che sono in GaE  infanzia nella provincia di Napoli e ho presentato domanda per le GPS e di istituto con le relative 20 scuole per infanzia e primaria nella provincia di Roma. Avendo il mio sindacato fattomi compilare il modello B delle 10 scuole anche per le GaE di Napoli, ho il dubbio che questo sia stata causa della mia esclusione dalle GPS e graduatorie di istituto di Roma. E’ così? 

Docenti GaE: cosa potevano fare e cosa no

GaE e GPS

Per i docenti inseriti a pieno titolo in GaE, l’articolo 3, comma 7, dell’OM n. 112/2022 (che ha disciplinato l’aggiornamento delle GPS e disciplinerà l’attribuzione delle supplenze per il biennio 2022/24) ha previsto la possibilità di presentare domanda, per lo stesso posto/classe di concorso, sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto che nelle GPS di I e II fascia (e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia) in una provincia diversa da quella di inclusione in GaE (tale vincolo non operava in caso di posto/classe di concorso diversi):

I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia – e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia – cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione 

Alla disposizione suddetta è seguita la nota n. 18396 del 12 maggio 2022, avente come oggetto specifico i docenti inclusi in GaE con riserva ma che ha chiarito anche quanto disposto dall’OM e la situazione relativa alla permanenza (oltre che all’inserimento) nelle GPS nella stessa provincia e nella stessa classe di concorso/posto di inserimento in GaE. Nella nota, infatti, leggiamo:

Come è noto, l’articolo 3, comma 7, dell’Ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022 prevede che, per il biennio 2022/24, non sia consentito inserirsi/permanere nelle GPS nella stessa provincia e nella stessa classe di concorso/tipologia di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento. 

Dunque, i docenti inclusi in GaE (a pieno titolo) potevano presentare domanda di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto e nelle GPS di prima e seconda fascia ( e correlate graduatorie di istituto di II e III fascia) in una provincia diversa da quella di inclusione in GaE (in caso di richiesta per il medesimo insegnamento).

Graduatorie di istituto

A ciò aggiungiamo la precisazione che le graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia devono essere ubicate nella medesima provincia, come leggiamo nell’articolo 11/4 dell’OM 112/2022 e nell’art. 10/9 del DM 60/2022 (che ha disciplinato l’aggiornamento delle GaE e della prima fascia delle graduatorie di istituto):

art. 11/4 OM 112/22: Le istituzioni scolastiche prescelte per l’inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle
graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l’iscrizione nelle GPS

art. 10/9 DM 60/2022: Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 maggio 1999 n. 124 e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia.

Cosa si può fare e cosa no

In virtù delle disposizioni sopra riportate:

  i docenti inseriti a pieno titolo nelle GaE:

  • potevano inserirsi nella I fascia delle GPS per la stessa classe di concorso/tipologia posto di inclusione in GaE in una provincia diversa da quella di inclusione in queste ultime graduatorie (GaE); potevano naturalmente inserirsi in prima o seconda fascia anche per altre classi di concorso/posti nella predetta diversa provincia;
  • potevano inserirsi in I e II fascia delle GPS nella medesima provincia di inserimento in GaE ma per classi di concorso/posti diversi da quelli di inclusione in GaE;
  • non potevano inserirsi nelle GPS di prima fascia (e di seconda, considerato che la provincia è unica) nella medesima provincia e nella stessa classe di concorso/posto di inclusione in GaE;
  • non potevano permanere nelle GPS nella stessa provincia e nella stessa classe di concorso/posto di inclusione in GaE (quindi chi si trovava in tale situazione, in virtù di quanto previsto dalla precedente OM 60/2022, doveva cambiare la provincia di inserimento);
  • potevano inserirsi nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nella medesima provincia delle GPS;
  • non potevano inserirsi in una provincia per le graduatoria di istituto in prima fascia e in un’altra per le GI di seconda e terza fascia.

Risposta al quesito

La sottoscritta si ritrova esclusa dalle GPS 2022 senza apparente motivo. Vorrei chiarire la mia posizione dato che sono in GaE  infanzia nella provincia di Napoli e ho presentato domanda per le GPS e di istituto con le relative 20 scuole per infanzia e primaria nella provincia di Roma. Avendo il mio sindacato fattomi compilare il modello B delle 10 scuole anche per le GaE di Napoli, ho il dubbio che questo sia stata causa della mia esclusione dalle GPS e graduatorie di istituto di Roma. E’ così? 

La nostra lettrice si è inserita in GPS (correttamente), per il medesimo insegnamento, in una provincia diversa dalle GaE, tuttavia doveva scegliere per la prima fascia delle graduatorie di istituto la stessa provincia di quella di inclusione in GPS.

Riprendendo quanto scritto nel sopra riportato articolo 3/7 dell’OM 112/22, ossia che “I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia – e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia – cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE “, l’esclusione dalle GPS potrebbe essere dovuta propria alla scelta delle scuole per la prima fascia delle graduatorie di istituto nelle stessa provincia delle GaE ma diversa da quella di inclusione in GPS (la disposizione, infatti, lega l’inserimento nella prima fascia delle GI e nelle GPS, che deve avvenire – nel caso dei docenti inclusi in GaE per il medesimo insegnamento – in una provincia diversa da quelle di inclusione in GaE). Usiamo il condizionale, in quanto trattasi di un motivo di esclusione non ancora riscontrato o meglio reso noto dagli USP. Qui tutti i motivi di esclusione ad oggi riscontrati

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, 2022-08-23 10:28:00, I docenti già inseriti in GaE potevano presentare, per la stessa classe di concorso/posto, domanda di inclusione in GPS in una provincia diversa da quella delle GaE, a pena di esclusione. Cosa succede in caso di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto nella stessa provincia delle GaE ma diversa da quella delle GPS?
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