Graduatorie GPS, servizio attività alternativa: valutabile anche senza titolo di studio?

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Il servizio prestato in qualità di insegnante di attività alternativa alla religione cattolica è valutato come aspecifico nelle GPS di inserimento. A tal fine è necessario il titolo d’accesso al grado di istruzione in cui è stato prestato.

Prima di rispondere a un quesito posto in redazione da una nostra lettrice, ricordiamo le regole generali di valutazione del servizio nelle GPS.

Valutazione servizi GPS

La valutazione dei titoli di servizio nelle GPS di prima e seconda fascia avviene sulla base delle disposizioni dell’OM 112/2022 e delle allegate tabelle di valutazione.

Di seguito le regole generali relative alla valutazione del servizio e alla tempistica entro cui deve essere stato maturato:

  • il servizio di insegnamento della religione cattolica/attività alternativa è valutato come servizio aspecifico;
  • i servizi prestati con contratti atipici (non da lavoro dipendente), nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale, su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati per l’intero periodo secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente (il servizio è valutato ai soli fini dell’attribuzione del punteggio);
  • il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nella scuola primaria parificata ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà rispetto al punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici;
  • il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali è valutato la metà rispetto al punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici;
  • il servizio di insegnamento prestato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato come il corrispondente servizio prestato in Italia, purché certificato dall’autorità consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia;
  • il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, se prestati in costanza di nomina;
  • sono valutati i servizi prestati: nelle scuole statali e paritarie, anche estere; nelle sezioni primavera per la sola scuola dell’infanzia e primaria (come specifico nella scuola dell’infanzia; come aspecifico nella scuola primaria); nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi; nei progetti regionali; nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
  • non sono valutati i servizi svolti durante la frequenza di percorsi selettivi al termine dei quali è stata conseguita l’abilitazione (compresa la laurea in SFP);
  • è valutato il servizio prestato durante frequenza dei percorsi di specializzazione su sostegno;
  • è valutato il servizio svolto senza titolo d’accesso, purché lo stesso (titolo) sia stato conseguito entro la data di presentazione delle istanze;
  • il servizio prestato contemporaneamente su due classi di concorso, è valutato come specifico per entrambi le classi di concorso;
  • i titoli di servizio, che andavano dichiarati nelle domande, sono quelli maturati nel biennio 2020/21 – 2021/22.

Il servizio prestato su posti di sostegno è valutato come:

  • specifico nelle GPS sostegno dello specifico grado;
  • specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
  • aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso.

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Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Ho completato Laurea magistrale in scienze motorie nel luglio 2022, ottenuto i 24 CFU e sono in attesa dei concorsi per abilitarmi ed il prossimo anno entrare in GPS per la mia classe di concorso (motoria) sul primo grado, secondo grado e nella primaria. Da settembre 2022 lavoro tramite MAD presso un istituto comprensivo, sulla primaria, esclusivamente come docente di alternativa alla religione cattolica. Contratto 22 ore fino a giugno. La mia domanda è: questo lavoro sull’attività alternativa alla religione cattolica farà punteggio aspecifico quando mi inserirò in GPS? Ho trovato che:
-l’art. 15, co. 2, dell’O.M. 112 del 6.05.2022 che prevede che “il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici” e nulla dichiara in ordine alla necessità del possesso del titolo, neppure al momento della presentazione della domanda.

Ma anche che:
– punto 2 dell’O.M. 1290/2020 a tenore della quale: “il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda”.

Il servizio prestato dalla nostra lettrice in qualità di docente di attività alternativa alla religione cattolica non le potrà essere valutato come aspecifico in nessuna graduatoria di inclusione in GPS, a meno che non acquisisca, nel frattempo (prima del prossimo aggiornamento delle GPS), il titolo di studio di accesso alla scuola primaria.

La lettrice ha ragione quando afferma che l’articolo  15/2 dell’OM n. 112/2022 non specifica nulla in merito al possesso del titolo d’accesso, ma ciò è dovuto al fatto che lo stesso parla in generale ella valutazione del servizio prestato in qualità di docente di attività alternativa. Tuttavia, resta fermo il principio in base al quale sono valutabili i soli servizi prestati in possesso del titolo di studio d’accesso, come si evince dalla stessa nota citata dalla lettrice, ossia la nota n. 1290/2020 che, da un lato, indica cheil servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda e, dall’altro, prevede un’eccezione a tale indicazione, riguardante il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria, servizio che è valutabile per la relativa graduatoria (GPS II fascia), come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le graduatorie di infanzia e primaria. 

Dunque, soltanto per gli studenti di SFP è prevista la possibilità di valutazione (nella seconda fascia delle GPS posto comune infanzia e primaria) del servizio svolto senza il previsto titolo d’accesso. Per il resto, vige il principio generale: il servizio è valutato solo se, all’atto della presentazione delle domande, è stato conseguito il titolo d’accesso (titolo di cui risulta priva la nostra lettrice e che dal quesito non sembra abbia intenzione di conseguire). D’altra parte, la valutazione del predetto servizio, anche senza il possesso del titolo d’accesso, creerebbe una disparità di trattamento relativamente ad altri casi simili ma riguardanti servizi diversi (si pensi, ad esempio, ai docenti della secondaria che, tramite MAD, hanno svolto servizio su sostegno nella scuola primaria).

A conferma di quanto detto, infine, possiamo riportare anche un altro passo della summenzionata nota, laddove leggiamo quanto segue:

Ciascun servizio …  va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico. Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione. Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all’articolo 15 comma 2 dell’OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico.

Quindi, il servizio va inserito una sola volta nella graduatoria relativa alla classe di concorso/posto in cui è stato svolto (servizio specifico), per cui si deve essere necessariamente in possesso del titolo di accesso. Il fatto, poi, che si indichi che i soli servizi di religione cattolica/attività alternativa vanno caricati su una graduatoria a scelta dell’interessato non vuol dire che sono valutati, anche in mancanza del titolo d’accesso al grado di istruzione in cui è stato prestato, ma trattasi di un “espediente tecnico per procedere alla valutazione dello stesso.

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