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Graduatorie ad esaurimento 2022/25, servizio: quando i 12 punti? Regole valutazione

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Quanto punti sono attribuiti al massimo nelle graduatorie ad esaurimento per un anno scolastico di servizio? Quanti giorni sono necessari? Quali sono le condizioni e le regole per la valutazione?

Graduatorie ad esaurimento 2022/25

Le graduatorie ad esaurimento si aggiorneranno dal 21 marzo al 4 aprile 2022 e saranno valide per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25.  Aggiornamento GAE e GI, domande dal 21 marzo fino al 4 aprile tramite Istanze on Line (serve lo SPID)

Qui le info sulla presentazione dell’istanza, sulle operazioni possibili per i docenti già inseriti e sui termini di conseguimento dei titoli e servizi valutabili.

Valutazione titoli e servizi

La valutazione dei titoli e dei servizi è effettuata in base alle seguenti tabelle e riferimenti normativi:

  • Allegato 1 al DM (di aggiornamento) – Tabella di valutazione dei titoli GaE I e II fascia;
  • Allegato 2 al DM (di aggiornamento) – Tabella di valutazione dei titoli GaE III fascia e fascia aggiuntiva (IV fascia);
  • per la sola scuola dell’infanzia e primaria, le tabelle suddette sono integrate da quanto dettato dal D.M. n. 335/2018 (articoli 2 e 3, comma 5), che prevede l’attribuzione del punteggio nelle GaE infanzia e primaria per il servizio svolto nelle sezioni primavera, nella maniera di seguito indicata: 6 punti nelle graduatorie della scuola dell’infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.

Valutazione servizio III e IV fascia

Il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria statali ovvero nelle scuole paritarie, compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno, è valutato per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni:

  • punti 2, sino ad un massimo di 12 punti.

Per ogni mese ovvero frazione di almeno 16 giorni, dunque, sono attribuiti 2 punti. Questo il calcolo:

  • da 16 a 45 gg. punti 2;
  • da 46 a 75 gg. punti 4;
  • da 76 a 105 gg. punti 6;
  • da 106 a 135 gg. punti 8;
  • da 136 a 165 gg. punti 10;
  • da 166 gg. in poi uguale 12.

Il punteggio massimo (12 punti) si consegue anche con un servizio svolto ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio ovvero al termine delle attività educative (per la scuola dell’infanzia).

Il punteggio succitato, come sopra attribuito, è dimezzato nel caso in cui il servizio sia stato prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuola primaria parificata o nella scuola dell’infanzia autorizzata. 

Condizioni e regole per la valutazione

La valutazione del servizio avviene secondo le seguenti regole e modalità:

  • è valutabile il solo servizio prestato con il prescritto titolo di studio, secondo la normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria;
  • il servizio svolto su sostegno con il previsto titolo di studio d’accesso e il prescritto titolo di specializzazione è valutato con punteggio intero, a scelta del docente, in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato;
  • non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in SFP, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto;
  • il servizio d’insegnamento prestato nelle scuole statali italiane all’estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
  • il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per gli stessi insegnamenti curricolari della scuola statale;
  • il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, a decorrere dall’a.s. 2003/04;
  • il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1, a decorrere dall’a.s. 2003/04 (6 punti al massimo invece che 12; si tratta del servizio cosiddetto aspecifico: servizio svolto in una classe di concorso e caricato dall’interessato in una classe di concorso diversa);
  • il servizio specifico e aspecifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.
  • il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;
  • il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relativi a tali tipi di scuole;
  • il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge n. 90/1957, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia.

, 2022-03-17 08:38:00, Quanto punti sono attribuiti al massimo nelle graduatorie ad esaurimento per un anno scolastico di servizio? Quanti giorni sono necessari? Quali sono le condizioni e le regole per la valutazione?
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