Graduatoria interna di istituto, non sempre ultimi arrivati vanno in coda. Ecco le eccezioni

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Nella graduatoria interna di istituto, i docenti, entrati a far parte dell’organico dell’autonomia dal 01/09/2022, vanno in coda. Le eccezioni.

La graduatoria interna di istituto:

  • è redatta annualmente, in ogni scuola, per ciascuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti nella medesima;
  • è utilizzata per individuare l’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico;
  • ricomprende tutti i docenti titolari nell’istituzione scolastica interessata, compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola (ogni docente è graduato nella scuola di titolarità);
  • è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun docente, ai sensi della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25. I punteggi sono relativi alle seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali;
  • non ricomprende (in quanto esclusi), a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII, di cui all’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25;
  • è redatta e pubblicata dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande di mobilità (data che sarà indicata dall’annuale OM, che definirà le modalità applicative del CCNI sulla mobilità).

[Quanto detto sopra sulla base del CCNI 2022/25 che, dopo l’annullamento da parte del Tribunale di Roma, sarà riscritto e dovrebbe avere durata biennale, disciplinando i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Pertanto, qualora ci fossero in merito delle modifiche, lo comunicheremo immediatamente]

Pettine e coda

Nella compilazione della graduatoria, oltre ai punteggi, bisogna prestare attenzione all’anno scolastico di arrivo dei docenti. Infatti, sono inseriti (articoli 19/7 e 21/11):

1. “a pettine” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal 01/09/2021 e precedenti;

2. “in coda” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2022 per assunzione in ruolo (neoassunti) o per mobilità a domanda volontaria, compresi i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio dal 01/09/2021 e precedenti [che entrano a far parte dell’organico dal 01/09/2022, tramite domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità, richiesta (sempre nell’ottennio) come prima preferenza, e soddisfatti – per il 2022/23 – per la scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive alla scuola di precedente titolarità].

Prima, dunque, vanno inseriti con i rispettivi punteggi i docenti di cui al punto 1, poi (a prescindere dal punteggio rispetto ai docenti di cui al punto 1) i docenti di cui al punto 2 (sempre con i rispettivi punteggi). Il perdente posto (in caso di contrazione di organico) sarà l’ultimo della graduatoria, redatta secondo le modalità sopra esposte.

Eccezioni

Evidenziamo che vi sono delle eccezioni a quanto detto nel punto 2 sopra riportato, per cui vi sono alcuni docenti da inserire a pettine, nonostante siano entrati a far parte dell’organico dal 01/09/2022. Ecco di chi si tratta:

  • docenti titolari nella scuola dal 01/09/2022, in seguito a mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse ( si tratta di coloro i quali sono stati dichiarati perdenti posti, nel corso dell’a.s. 2021/22, per l’a.s. 2022/23 ed hanno ottenuto la scuola in seguito a trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata);
  • docenti già titolari nella scuola che, dal 01/09/2022, sono stati trasferiti nella medesima scuola da posto comune a posti di lingua (nella scuola primaria);
  • docenti trasferiti dal 01/09/2022 con precedenza di cui all’articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25 (si tratta del  personale docente trasferito d’ufficio che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità).

Ripetiamo che quanto detto si basa sul CCNI 2022/25, che dovrà essere riscritto, per cui potrebbero esserci delle modifiche che, eventualmente, comunicheremo immediatamente (riteniamo comunque che, nel caso delle graduatorie interne e per l’aspetto trattato, tutto dovrebbe restare invariato).

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