Ferie solidali, riguardano solo i Dirigenti scolastici e neanche il nuovo Contratto le prevede per il restante personale

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Spesso capita di leggere notizie riguardanti dipendenti del pubblico e del privato che donano giorni di ferie a colleghi bisognosi, perché occupati nell’assistenza di un familiare disabile grave.

Si tratta delle ferie solidali, istituto introdotto in Italia dal Jobs Act, che consiste nella possibilità di cedere – a titolo gratuito – i giorni di ferie ad un collega che ne ha bisogno per assistere i figli minori che necessitano di cure particolari.

La misura riguarda anche il personale scolastico?

Ferie solidali nel CCNL 2018

Il CCNL del 19 aprile 2018, come precisato all’art. 1, è articolato in una parte comune, che contiene le disposizioni applicabili a tutti i lavoratori del comparto e quattro specifiche sezioni (Scuola, Università, Ricerca e AFAM) ciascuna delle quali disciplina gli istituti giuridici ed economici destinati esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni ricomprese nella Sezione stessa.

Poiché nella Sezione dedicata alle Istituzioni scolastiche non viene disciplinato l’istituto delle ferie e dei riposi solidali, tale disposizione non potrà essere applicata al personale della Scuola, ma solo alle Università e agli Enti di Ricerca.

Il chiarimento è stato fornito anche dall’ARAN con parere CIRS14.

Anche nel testo dell’Ipotesi del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2019/2021, siglata il 14 luglio scorso, non c’è traccia delle ferie e riposi solidali per il personale docente, educativo e ATA. Sono infatti previsti solo per i lavoratori delle Università e Aziende ospedaliero-universitarie e per i dipendenti delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione.

Ferie e riposi solidali per i Dirigenti scolastici

Discorso diverso riguarda i Dirigenti scolastici, per i quali l’art. 14 del CCNL di categoria introduce le ferie e i riposi solidali.

Su base volontaria e a titolo gratuito, i dirigenti possono cedere, in tutto o in parte, ad un altro dirigente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni sia nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni sia nel caso di articolazione su 6 giorni;

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.

Il dirigente che si trovi nelle suddette condizioni di necessità può presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutti i dirigenti l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.

Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

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