Equipollenza titoli di studio conseguiti allestero: chi può fare domanda, quali documenti servono. Vademecum e FAQ

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L’Ufficio scolastico provinciale di Cosenza ha pubblicato un interessante vademecum e delle FAQ sull’equipollenza dei titoli di studio. I titoli di studio stranieri non hanno infatti valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento. Per equipollenza si intende la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina la corrispondenza a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio.

Chi può fare domanda (Art. 379 e seguenti del D. L. 16.04.1994 n 297)
– I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e della Confederazione elvetica (Svizzera) nonché i titolari di status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (comma3, art.26 del D.L. vo n.251/07);
– Cittadini italiani per matrimonio e per naturalizzazione (art.381 del D. lgs. 16.04.1994 n 297);
– Cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti che abbiano conseguito il titolo di studio in una scuola straniera in Italia;
– Cittadini italiani e familiari a carico profughi (art.383 del D. L. 16.04.1994 n 297).

Cosa deve contenere la dichiarazione di valore?
La dichiarazione di valore dovrà indicare: la posizione giuridica dell’istituto o scuola frequentata all’estero (statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa); il valore degli studi compiuti all’estero (durata, ordine e grado degli studi a cui il titolo si riferisce, secondo l’ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito); la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell’assunzione a posti di lavoro o di impiego; il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi e la legalizzazione della firma dell’Autorità che ha emesso l’atto.

Certificato di cittadinanza italiana:
Se la cittadinanza è stata acquisita per matrimonio (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21) occorre un certificato di cittadinanza del paese straniero di origine rilasciato prima della data del matrimonio, certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall’autorità competente del paese d’origine o dall’autorità diplomatica o consolare del predetto paese operante in Italia, certificato di matrimonio;
Se la cittadinanza è stata acquisita per naturalizzazione (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21) occorre il decreto di naturalizzazione.

Documenti da allegare

Nota USP Cosenza

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