Ecco quando la Naspi spetta presentando dimissioni volontarie

La NAspi spetta solo in determinati casi se si presentano dimissioni volontarie.

La Naspi è l’indennità di disoccupazione che viene riconosciuta al lavoratore dipendente che perde involontariamente il lavoro. Spetta per licenziamento e scadenza contratto a termine. Se il lavoratore, invece, presenta dimissioni volontarie l’indennità non spetta. Solo in due casi viene riconosciuto il diritto ai lavoratori che presentano dimissioni e andiamo a scoprirli rispondendo ad un nostro lettore che ci scrive:

Buongiorno, avrei bisogno di un’informazione.
Nel caso di dimissioni volontarie, la disoccupazione mi spetta lo stesso?

Naspi dopo dimissioni

Nella circolare INPS numero 94 del 12 maggio 2015 troviamo chiarimenti in merito alle dimissioni al punto 2.2.a. L’INPS, infatti, precisa che “Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.”.

Nello stesso punto però, l’istituto precisa che la Naspi è riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato di maternità.

Di fatto, quindi, pur presentando dimissioni volontarie la mamma che si trova nel periodo che va da 300 giorni prima del parto al compimento del primo anno di vita del figlio, ha diritto alla Naspi. In questo caso le dimissioni, però, devono essere presentate all’ispettorato del lavoro.

Ha diritto alla Naspi, pur presentando dimissioni volontarie, chi lo fa per giusta causa, ovvero quando la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per inadempienza del datore di lavoro. In questo caso la Naspi spetta se le dimissioni sono presentate per :

  • dal mancato pagamento della retribuzione;
  • dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • dal c.d. mobbing;
  • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
  • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
  • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Se le dimissioni sono presentate per altre motivazione, diverse da quelle elencate, la Naspi non spetta.

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, 2022-06-06 17:09:00, La NAspi spetta solo in determinati casi se si presentano dimissioni volontarie.
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