Con la nota prot. 1990 del 5 novembre 2020 il Capo Dipartimento Istruzione del Ministero fornisce indicazioni in merito all’applicazione nella scuola delle disposizioni contenute nel DPCM 3 novembre 2020
La nota si sofferma su altri aspetti non considerati in dettaglio nel Decreto, come l’attività nei convitti e quella dei CPIA. I convitti proseguono la loro attività a condizione che possa essere assicurato il distanziamento sociale; i convittori possono frequentare le attività didattiche in presenza se la scuola e il convitto sono posti nel medesimo ufficio o in edifici contigui, mentre i semi-convittori frequentano la scuola secondaria di II grado a distanza.
Per i CPIA, la nota stabilisce che l’istruzione degli adulti segua le prescrizioni del I ciclo.
Il Ministero richiama inoltre la necessità di mettere in atto gli strumenti necessari per mantenere una relazione educativa che realizzi una effettiva inclusione scolastica degli alunni disabili anche qualora l’attività si svolga in DDI, richiamando inoltre che le istituzioni scoòlastiche sono chiamate a garantire il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione in quarantena.
Per quanto riguarda le modalità organizzative che i dirigenti scolastici sono chiamati ad adottare, in base a quanto deliberato dagli OO.CC., in ordine all’erogazione della DDI, la nota ammette esplicitamente la possibilità di autorizzare i docenti a svolgere l’attività senza essere presenti a scuola.
Per il personale ATA, si dà indicazione di privilegiare per quanto possibile il lavoro in modalità agile, limitando il lavoro in presenza alle sole mansioni che non possono essere svolte a distanza. Nelle regioni incluse nelle c.d. “aree rosse” dovranno essere svolte in presenza solo le attività indifferibili.
La nota precisa infine che i contratti sottoscritti ai sensi dell’art.231-bis del D.L.34/2020 (sui cosiddetti “posti COVID”) non devono essere risolti in caso di sospensione dell’attività in presenza, né per il personale docente né per il personale ATA.