Docenti neoassunti e vincolo triennale, mobilità con riserva a.s. 2023/24. E lassegnazione provvisoria? Al momento divieto per linterprovinciale

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I docenti neoassunti, a decorrere dall’a.s. 2022/23, sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Cosa si può fare durante i tre anni di blocco.

Trasferimenti e passaggi

I docenti di tutti i gradi di istruzione neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2022/23, sono sottoposti al vincolo triennale, derivante dal combinato disposto di cui all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 [sostituito dall’art. 44/1,  lettera g), del DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022] e all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 [modificato dall’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022]. La predetta normativa è stata in parte richiamata dall’OM n. 36/2023, ove leggiamo quanto segue:

i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2022/2023 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

Dunque, i neoassunti in ruolo dall’a.s. 2022/23 devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Assegnazione provvisoria e utilizzazione

L’OM n. 36/2023, occupandosi della sola mobilità territoriale e professionale, non riporta l’intero dettato normativo di cui al succitato articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, ove leggiamo (oltre a quanto sopra riportato):

[…] Il docente puo’ presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e puo’ accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Dunque, durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella sola provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbia titolo.

Neoassunti: cosa possono e cosa no possono fare

Alla luce di quanto detto sopra, durante i tre anni di vincolo, i neoassunti:

– possono:

  • presentare domanda di assegnazione/utilizzazione nella sola provincia di titolarità;
  • accettare supplenze (al 30/06 e al 31/08) per altra tipologia di posto o classe di concorso;

– non possono:

  • presentare domanda di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra provinciale e interprovinciale;
  • presentare domanda di assegnazione/utilizzazione interprovinciale.

Quanto detto in merito alle assegnazioni e alle utilizzazioni andrà comunque confermato nel prossimo relativo CCNI.

Neoassunti a.s. 2022/23

I docenti neoassunti, per il solo a.s. 2023/24, possono presentare domanda di trasferimento con “riserva”. Infatti, l’istanza sarà convalidata nel solo caso in cui venga emanato un apposito provvedimento legislativo che interpreti, favorevolmente ai neoassunti (2022/23), quanto disposto dal succitato art. 44 del DL n. 36/2022. Viceversa, la domanda non sarà convalidata e, per gli interessati, il vincolo scatterà dal corrente anno scolastico.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente neoassunta nell’anno 2022/23, e quindi teoricamente “vincolata” per tre anni nella attuale scuola di titolarità. Purtroppo, non essendo uscito il bando per la mia cdc A041 nella mia regione di residenza, ho potuto partecipare solo alla procedura per un’altra regione, sperando nella mobilità al termine dell’anno di prova. Il sindacato mi ha suggerito di fare domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare per provare a tornare nella mia provincia di residenza, invece che tentare la mobilità. Leggo però nei vari articoli che noi neoassunti non possiamo fare domanda di assegnazione interprovinciale. Chi ha ragione? Inoltre, gli anni in assegnazione provvisoria vengono conteggiati come anni nella scuola di titolarità?

Rispondiamo alla nostra lettrice affermando quanto segue:

  1. sino al prossimo 21 marzo, può presentare istanza di mobilità e, qualora le domande vengano convalidate (per tutti i neoassunti), parteciperà al trasferimento per la regione desiderata;
  2.  durante i tre anni di vincolo, non potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale (a meno che il vincolo non sia superato dal prossimo CCNI sulle assegnazioni provvisorie e sulle utilizzazioni);
  3. gli anni in assegnazione provvisoria sono computati come servizio di ruolo, ma interrompono la continuità di servizio, in quanto non prestati nella scuola di titolarità.

Mobilità docenti 2023/24, compilare la domanda senza commettere errori. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capitoli

Divisione del tutorial “Passo dopo passo” in capitoli

1:41 Allegati 6:27 FAQ Uil Scuola 16:20 Simulazione domanda di mobilità scuola primaria 18:24 Dove inserire gli allegati 20:13 Anzianità di servizio 31:30 Esigenze di famiglia 35:33 Titoli generali 41:38 Precedenze 48:45 Posto lingua 50:06 Scelta posto 51:29 Requisiti 51:39 Preferenze 1:00:59 Domanda per docenti neo-assunti 1:02:50 Avviso per i neo assunti 1:03:44 Anzianità di servizio 1:07:00 Esigenza di famiglia 1:08:58 Titoli generali 1:10:52 Scelta tipo posto 1:12:00 Preferenze 1:15:00 Allegati

La consulenza 

È possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).

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