Docenti di ruolo assunti da concorso straordinario bis: nellanno di prova è possibile mantenere il contratto a tempo indeterminato

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Il docente di ruolo, vincitore del concorso straordinario bis, può conservare il posto a tempo indeterminato in attesa dell’esito della procedura straordinaria?

Prima di rispondere al quesito, ricordiamo l’articolazione della procedura relativa al concorso straordinario-bis.

Il concorso straordinario-bis rientra nella procedura straordinaria, prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22. 

Vinto il concorso, gli aspiranti:

  • sono nominati, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgono, nell’a.s. 2022/23, un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e l’anno di prova;
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, vengono immessi e confermati in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. 

Evidenziamo che:

  • in caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti devono reiterarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
  • non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Ciò vuol dire che non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato (e non lo saranno) nell’a.s. 2022/23, a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • gli aspiranti suddetti, ossia coloro i quali non sono assunti nel corrente anno scolastico, poiché le GM non sono state pubblicate in tempo utile, intraprenderanno il percorso il prossimo anno scolastico e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25;
  • i docenti di ruolo, a determinate condizioni, possono mantenere il contratto a tempo indeterminato e accettare l’assunzione a tempo determinato, finalizzata al ruolo, usufruendo dell’art. 36 del CCNL 2007.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente che ha vinto il concorso ordinario per una classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado e sta svolgendo l’anno di prova. Tuttavia, ho partecipato anche al concorso straordinario bis per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado. Credo che, essendo appena stata pubblicata la graduatoria del concorso straordinario, la chiamata per l’anno di prova per il concorso straordinario verrà rimandata a settembre 2023. È possibile terminare l’anno di prova ed entrare in ruolo alla scuola superiore e poi partecipare all’anno di prova per la scuola media oppure la partecipazione all’anno di prova per la scuola media mi fa perdere il posto di ruolo alla scuola superiore?

Premesso, come dice la stessa lettrice, che per il corrente anno scolastico non sarà assunta dallo straordinario bis (ma lo sarà il prossimo), la risposta al quesito è affermativa: sì, è possibile superare l’anno di prova nella secondaria di secondo grado nel corrente anno scolastico e poi nel 2023/24 accettare l’assunzione da concorso straordinario-bis nella secondaria di primo grado, senza perdere il posto di ruolo (almeno nel caso specifico). Questo perché la nostra lettrice, considerato che la supplenza finalizzata al ruolo (da concorso straordinario-bis) è in altro grado di istruzione rispetto a quello di titolarità, può fruire dell’art. 36 del CNNL 2007, in base al quale i docenti di ruolo possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 in altro grado di istruzione ovvero in altra classe di concorso, altri rispetto a quelli di titolarità. Tale facoltà, concessa ai docenti di ruolo per partecipare alla procedura in esame, è stata chiarita indirettamente dal Ministero con la guida destinata alle segreterie scolastiche e volta a fornire indicazioni sull’acquisizione dei contratti annuali dei docenti già di ruolo. Ne abbiamo parlato in questo articolo

La facoltà succitata è importantissima, in quanto gli interessati mantengono il contratto a tempo indeterminato e, al termine della procedura straordinaria, possono scegliere se accettare il nuovo ruolo oppure mantenere quello “vecchio”.  Inoltre, qualora gli interessati non dovessero superare la prova conclusiva del percorso di formazione universitario, decadrebbero sì dalla procedura, ma conserverebbero il ruolo precedente.

Per completezza di informazione, ricordiamo che anche i docenti, che non possono fruire dell’articolo 36, possono accettare l’assunzione da concorso straordinario-bis, rinunciando tuttavia al ruolo attuale, con tutti i rischi annessi e connessi (ossia quello di non superare la prova conclusiva del percorso universitario e quindi perdere anche tale ruolo).

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