Docenti di potenziamento: possono essere utilizzati per le attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica?

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L’insegnamento della religione cattolica [IRC] nella scuola italiana è l’unica disciplina scolastica che può essere scelta o meno da famiglie e studenti per il proprio corso di studi; per chi sceglie di non partecipare all’ora di religione, la normativa prevede varie alternative. Quali docenti vengono utilizzati?

Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica [IRC] – Normativa

L’Accordo di Villa Madama, all’articolo 9, punto 2, ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 121 – che integra e in parte modifica i Patti Lateranensi del 1929 – sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Il comma 2 del citato articolo 9 recita espressamente che:

“La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

Quali le attività* per che non si avvale dell’IRC

L’attuale normativa prevede che gli istituti possano offrire le seguenti opzioni per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica:

  • a) attività didattiche e formative;
  • b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
  • c) libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente;
  • d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (per le scuole superiori).

La scelta tra l’IRC e le altre opzioni

All’atto dell’iscrizione viene fornita una scheda dove i genitori degli alunni minorenni o gli studenti maggiorenni devono indicare la scelta tra l’IRC e le altre opzioni sopra indicate. La scuola deve comunque fornire ogni anno un’adeguata informazione e garantire la possibilità di modificare o confermare la scelta (T.U. art. 310); nella CM 4 del 15-01-10 per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione si chiarisce che la scelta si effettua per tutto il corso degli studi, ma si può modificare all’atto di iscrizione per l’anno successivo. A seguito di questi pronunciamenti e a chiarimento della normativa è uscita la C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 che chiarisce che verso gli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, debbano essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative.

*Il Collegio docenti programma le attività alternative alla religione cattolica all’inizio dell’anno, inserendo il progetto all’interno del PTOF.

Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica – Quali docenti vengono utilizzati?

L’insegnamento può essere attribuito a:

  • personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
  • docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
  • personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
  •  in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze -già Direzioni Provinciali del Tesoro secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Riguardo l’utilizzo dei docenti di potenziamento per le attività alternative all’IRC

Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.”

Ciò lo troviamo riportato all’interno della nota ministeriale del 10 aprile 2020 .

Ciò significa che i docenti con ore di potenziamento non possono essere obbligati alla copertura delle ore relative alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica. I predetti docenti, al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque essere tenuti in considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all’orario d’obbligo

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